Gli investimenti delineati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) oltre a perseguire gli obiettivi propri di ciascun intervento devono essere realizzati nel rispetto di alcuni principi trasversali a tutte le misure finanziate dal piano: l’equità di genere, la creazione di nuove opportunità per i giovani e la riduzione dei divari territoriali. Con riferimento ai divari territoriali, nel PNRR viene specificato che saranno destinate alle regioni del Mezzogiorno risorse per un ammontare pari ad almeno il 40 per cento di quelle territorializzabili, a fronte di quanto previsto dalla vigente normativa per la ripartizione degli investimenti ordinari destinati a tutto il territorio nazionale. Successivamente, il DL 77/2021 (Decreto semplificazioni) ha confermato tale obiettivo assegnando alle Amministrazioni centrali titolari di interventi il compito di assicurare, in sede di definizione delle procedure di attuazione, che ciò avvenga. Il documento “Flash” dell’Ufficio Parlamentare di Bilancio che pubblichiamo analizza utilmente le modalità con cui il vincolo di riduzione dei divari territoriali è stato integrato nelle linee di investimento del PNRR. In particolare, l’attenzione è concentrata sui criteri di assegnazione delle risorse definiti nei bandi e avvisi pubblici che vedono come soggetti attuatori gli Enti territoriali. Si ricorda che circa il 36 per cento delle risorse del PNRR (la stima include anche quelle gestite centralmente) saranno affidate a Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane o altre Amministrazioni locali. In termini assoluti, considerando anche il Piano nazionale per gli investimenti complementari, le disponibilità per gli Enti territoriali ammontano a circa 80 miliardi, di cui 66 miliardi relativi al solo PNRR.
da upbilancio.it