Anagrafe e attribuzione del doppio cognome: le prime indicazioni operative del DAIT

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 1° giugno 2020 la sentenza della Corte Costituzionale datata 31 maggio 2022, n. 131 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della regola che non consente ai genitori, di comune accordo, di attribuire al figlio il solo cognome della madre e che, in mancanza di accordo, impone il solo cognome del padre, anziché quello di entrambi i genitori.
Dal 2 giugno pertanto sono pienamente operative le nuove regole in materia di attribuzione del cognome risultanti in seguito all’intervento della Corte Costituzionale, che gli ufficiali di stato civile sono tenuti fin da subito ad applicare.
Ciò è stato tempestivamente confermato dal Ministero dell’Interno con circolare datata 1° giugno 2022, n. 63, che pubblichiamo, nella quale si legge testualmente che “la richiamata sentenza si applicherà, dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, alle ipotesi in cui l’attribuzione del cognome non sia ancora avvenuta, comprese quelle in cui sia pendente un procedimento giurisdizionale finalizzato a tale scopo”.
Ecco pertanto le nuove regole che l’ufficiale di stato civile deve osservare nella formazione degli atti di nascita:
a) il cognome del figlio deve comporsi con i cognomi dei genitori, nell’ordine dagli stessi deciso (paterno+materno oppure materno+paterno);
b) se non vi è accordo fra i genitori sull’ordine di attribuzione dei cognomi è necessario l’intervento del giudice;
c) c’è comunque la possibilità per i genitori di attribuire, di comune accordo, soltanto il cognome di uno loro (paterno oppure materno).

Il Ministero dell’Interno nella circolare precisa che “l’accordo fra i genitori è imprescindibile per poter attribuire al figlio il cognome di uno soltanto dei genitori. In mancanza di tale accordo devono attribuirsi i cognomi di entrambi i genitori, nell’ordine dagli stessi deciso. Qualora, inoltre, non vi sia accordo sull’ordine di attribuzione dei cognomi, la Corte Costituzionale – nella stessa sentenza – ha precisato che si rende necessario l’intervento del giudice, che l’ordinamento giuridico già prevede per risolvere il disaccordo su scelte riguardanti i figli”.
La circolare non è intervenuta circa le modalità necessarie per documentare l’accordo fra i genitori, sia in riferimento all’ordine di attribuzione dei due cognomi, sia in riferimento alla scelta di un solo cognome.

da lagazzettadeglientilocali.it

Circolare DAIT 01-06-2022

Corte Costituzionale pronuncia 131/2022

Precedente

Servizio Civile. L’intervento della Ministra Dadone al Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale

Successivo

Sport bonus 2022. Per la prima finestra, presentazione delle domande dal 30 maggio al 30 giugno