Il d.l. 44/2023, recante “Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche”, prevede, tra le altre, disposizioni di interesse in materia di personale degli locali.
L’articolo 3, rubricato “Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali” stabilisce che:
- comma 2, le risorse relative all’annualità 2022 del fondo ex art. 31-bis, comma 5, d.l. 152/2021 assegnate ai comuni beneficiari (risorse per assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026) possono essere utilizzate, con esclusione di quelle relative alle spese effettivamente sostenute nell’anno 2022, per la medesima spesa di personale nell’anno 2023;
- comma 5, le regioni, le province, i comuni e le città metropolitane, fino al 31 dicembre 2026, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, previo colloquio selettivo e all’esito della valutazione positiva dell’attività lavorativa svolta, alla stabilizzazione, nella qualifica ricoperta, del personale non dirigenziale, che, entro il predetto termine, abbia maturato almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l’amministrazione che procede all’assunzione, che sia stato assunto a tempo determinato a seguito di procedure concorsuali e che:
- risulti in servizio successivamente al 28/08/2015 (data di entrata in vigore della legge 124/2015) con contratti a tempo determinato presso l’amministrazione che procede all’assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;
- sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attivita’ svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all’assunzione.
Tali assunzioni possono essere effettuate nei limiti delle facoltà assunzionali ex d.m. 17 marzo 2020;
- comma 6, per gli anni 2023/2026, per i comuni sprovvisti di segretario comunale al 22/04/2023, non rileva ai fini del rispetto dei limiti della spesa, ex art. 1, comma 557 e 562, legge 296/2006 e del limite al salario accessorio ex art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017, la spesa per il segretario comunale considerata al netto del contributo.
da self-entilocali.it
CAPACITA’ AMMINISTRATIVA-DECRETO-LEGGE 22 aprile 2023, n. 44