La Corte dichiara illegittime le norme impugnate: Artt. 6, c. 1°, 2° e 6°; 7, c. 6°, 7°, 8°, lett. c), e 9°; e 8, c. 2°, della legge della Regione Abruzzo 04/09/2017, n. 5 in relazione ai procedimenti relativi all’avvio, svolgimento, trasformazione e cessazione di attività economiche, nonché per l’installazione, attivazione, esercizio e sicurezza degli impianti e agibilità degli edifici funzionali alle attività economiche. La sentenza riguarda tra le altre cose la Comunicazione unica regionale, l’Amministrazione unica, il ruolo e le funzioni SUAP e il Sistema integrato dei controlli.




