
Le Regioni e le Province autonome non possono adottare misure di incentivazione per la cessazione dal servizio anticipata rispetto al termine per il conseguimento della pensione. Ciò vale anche se si tratta di norme programmatiche e non immediatamente applicative e finalizzate a favorire il ricambio generazionale. Il lavoro pubblico contrattualizzato è, infatti, riconducibile all’ordinamento civile (articolo 117, comma 2, lettera l), materia cioè di competenza statale.