Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali realizzate negli anni 2011, 2012 e 2013 per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento per l’annualità 2019. I magistrati contabili del Piemonte con la deliberazione 23/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 22 marzo, hanno evidenziato che la disposizione normativa di cui all’art. 1, comma 866 della legge 208/2017, che consente agli enti locali di destinare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell’anno o in anticipo rispetto all’originario piano di ammortamento, non possiede natura retroattiva. CC-Sez.-Controllo-Piemonte-del.-n.-23-19.pdf
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Corte dei conti. Le alienazioni patrimoniali precedenti alla deroga legislativa non possono finanziare riduzioni di mutui
- 5 Maggio 2019
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