Per il riconoscimento dell’indennità di condizioni lavoro introdotta dall’articolo 70-bis del contratto 21 maggio 2018 è auspicabile, ma non obbligatorio, che le attività che la legittimano (attività disagiate o rischiose o che implicano il maneggio di valori) siano svolte dal personale in maniera «continuativa».Nel caso di personale part time l’importo, definito in sede di contrattazione integrativa, deve essere riproporzionato, anche nel caso in cui l’azione determini un importo inferiore al valore minimo previsto dal contratto nazionale. Parere_Aran_del_22-03-2019.pdf
ARAN – Indennità di condizioni lavoro, continuità dell’attività «rimandata» alla contrattazione integrativa
- 7 Maggio 2019
- aran
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