
L’avanzo di amministrazione, in quanto risultato di amministrazione positivo, è unico e, quindi, è assolutamente incompatibile con un piano pluriennale di riequilibrio, che presuppone, al contrario, passività scaglionate nel tempo. È quanto si legge nella sentenza n. 105 (relatore Aldo Carosi), con cui la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile per difetto di rilevanza una questione sollevata dalla Corte dei conti, sezione di controllo Regione siciliana. Nella decisione, la Consulta ha sottolineato la contraddizione intrinseca dell’articolo 5, comma 11-septies, della legge n. 244 del 2016, là dove prevede la facoltà di deliberare il nuovo piano di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali che abbiano conseguito un miglioramento dell’avanzo di amministrazione.