Corte dei conti. Legittimi gli incarichi a pagamento ai politici locali se per «prestazioni professionali»

Rispetto al divieto generalizzato di conferimento di incarichi professionali ai titolari di cariche elettive, previsto dal Dl 78/2010, il Dl 50/2017 e la successiva legge di conversione hanno individuato alcune deroghe specifiche per gli enti locali. Mentre da un punto di vista soggettivo i titolari di cariche elettive sono ben individuabili (sindaci, sindaci metropolitani, presidenti di provincia e consiglieri comunali, metropolitani e provinciali), da un punto di vista oggettivo si deve trattare esclusivamente del conferimento di incarichi per prestazioni professionali.
Precedente

Rapporto immobiliare non residenziale 2019

Successivo

Corte dei conti. Spese legali rimborsabili solo se il regolamento stabilisce i criteri