La Tia2 non è assimilabile alla Tia1 e, di conseguenza, non segue le stesse regole riguardo all’assoggettamento a Iva; la Corte di Cassazione , con la sentenza n. 15706, depositata l’11 giugno, ha accolto il ricorso del gestore della Tia per conto del Comune (si trattava di Venezia) che si era opposto alla restituzione delle somme corrisposte. Corte_di_Cassazione_sentenza_n_15706_2019.pdf




