La lavoratrice madre ha diritto all’indennità per dimissioni entro il primo anno di vita del figlio, indipendentemente dal motivo delle dimissioni e anche quando queste risultino preordinate al reperimento di altra occupazione. Il beneficio è dovuto per il solo fatto della nascita o dell’adozione, non potendo l’amministrazione effettuare valutazioni sui vantaggi della scelta della lavoratrice, salvo dimostrare che sussistano gli estremi per un abuso del diritto. A fornire l’interpretazione è la Sezione lavoro della Cassazione, con la sentenza n. 16176/2019.




