Corte di Cassazione. Indennità per dimissioni alla dipendente madre anche se ha trovato un nuovo lavoro

La lavoratrice madre ha diritto all’indennità per dimissioni entro il primo anno di vita del figlio, indipendentemente dal motivo delle dimissioni e anche quando queste risultino preordinate al reperimento di altra occupazione. Il beneficio è dovuto per il solo fatto della nascita o dell’adozione, non potendo l’amministrazione effettuare valutazioni sui vantaggi della scelta della lavoratrice, salvo dimostrare che sussistano gli estremi per un abuso del diritto. A fornire l’interpretazione è la Sezione lavoro della Cassazione, con la sentenza n. 16176/2019.

Corte_di_Cassazione_sentenza_n_16176_2019.pdf

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