L’ente pubblico e la società in house non godono di libero arbitrio nella facoltà di transigere al pari di un qualsiasi soggetto privato, ma devono sempre considerare come parametro di riferimento l’equilibrio di bilancio, che impone un’attenta e oculata valutazione delle diverse poste in gioco. Di conseguenza, non possono essere soppesate o comparate in un’equa valutazione transattiva voci «gonfiate» o sovrastimate, dacché il punto di partenza corretto per qualsiasi trattativa non può prescindere dal reale valore di mercato
https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/LOMBARDIA/SENTENZA/196/2019