L’accattonaggio e l’abitazione in un immobile in disuso non giustificano l’ordine di rimpatrio. Il provvedimento è poi nullo se la persona verso la quale è rivolto è senza fissa dimora. La Cassazione (sentenza 36652) respinge il ricorso del Pubblico ministero contro la decisione del Tribunale di assolvere, per insussistenza del fatto, un cittadino rumeno per il reato, che scatta secondo il codice antimafia, in caso di mancato rispetto dell’ordine di allontanamento dal Comune, nello specifico Vicenza. Il foglio di via del questore, era giustificato dalla pericolosità sociale dell’imputato. Due gli elementi da cui desumerla: la presenza in un’ex concessionaria di auto, non utilizzata ma di proprietà di terzi, ragione per la quale era stato segnalato per la violazione dell’articolo 633 del Codice penale sull’invasione di terreni ed edifici e l’accattonaggio. Per il Pm bastava ad integrare il requisito della pericolosità sociale previsto dalla legge, dimostrata anche dalla personalità dell’imputato: viveva con altri connazionali, che avevano precedenti penali, era dedito all’accattonaggio e privo di interessi lavorativi o sociali nel contesto cittadino.
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