Il divieto di trasferimento del lavoratore che assiste con continuità un familiare disabile convivente, opera ogni volta muti definitivamente il luogo geografico di esecuzione della prestazione, anche nell’ambito della medesima unità produttiva che comprenda uffici dislocati in luoghi diversi, in quanto il dato testuale contenuto nella norma, che fa riferimento alla sede di lavoro, non consente di ritenere questa nozione corrispondente all’unità produttiva prevista dall’articolo 2103 del codice civile. L’ordinanza della Corte di cassazione lavoro n. 21670/2019. Approfondisci: http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20190830/snciv@s30@a2019@n21867@tO.clean.pdf
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Corte di Cassazione, vietato trasferire il lavoratore in «104» se cambia la sede geografica ma non l’unità produttiva
- 10 Settembre 2019
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