Ha carattere assoluto la soggezione dei Comuni ricompresi nell’ambito ottimale alle scelte di competenza dell’autorità d’ambito, per cui è illegittima la decisione dell’ente di subordinare l’affidamento della gestione del servizio idrico del proprio territorio alla richiesta di trasformazione della società partecipata individuata dall’Ato in azienda speciale consortile. Sulla base di questa argomentazione il Tar Piemonte, con la sentenza n. 857/2019 ha accolto il ricorso dell’Ato torinese e ha annullato la delibera consiliare del Comune.
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Tar Piemonte e servizio idrico integrato: è insindacabile il modello gestionale individuato dall’Ato
- 10 Settembre 2019
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