Corte di cassazione sentenza n. 22705/2019. La dichiarazione del contribuente riguardo la temporanea chiusura dell’albergo per l’esecuzione di lavori di manutenzione non è idonea a superare la presunzione di legge a carico del detentore dell’immobile in fatto di Tarsu. È comunque il mancato utilizzo della struttura per alcuni mesi dell’anno non comporta l’esenzione dal tributo, non ricorrendo l’«obiettiva impossibilità di utilizzo» prescritta dall’articolo 62 del Dlgs 15 novembre 1993 n. 507.
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