L’applicazione di un determinato contratto non può essere imposta perché si configura quale scelta che rientra nelle prerogative imprenditoriali dell’operatore economico, ma questa scelta deve avvenire nel rispetto della coerenza del contratto messo in gara.Se però questa coerenza non sussiste, la gara è da ritenersi illegittima e va annullata per violazione dell’articolo 30, comma 4, del Dlgs 50/2016, secondo cui «al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo . Sentenza del Tar della Lombardia n. 2075/2019.
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