Il Presidente della commissione di concorso che non si sia astenuto in presenza di un conflitto di interessi anche potenziale – conflitto confermato dal giudice amministrativo che lo ha annullato – è responsabile di danno erariale. Sono queste le motivazioni contenute nella sentenza n. 352/2019 della Corte dei conti d’appello che ha confermato il danno erariale.
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