Il rispetto della parità di genere nella composizione delle giunte comunali è insuperabile. La natura fiduciaria della carica di assessore non può giustificare la limitazione di un eventuale interpello alle sole donne appartenenti allo stesso partito o alla stessa coalizione che ha espresso il primo cittadino. In altre parole va adeguatamente comprovata, certificata da parte del sindaco, l’accidentale situazione di obiettiva e assoluta impossibilità di rispettare la percentuale di genere femminile nella composizione dell’organo politico-amministrativo.
La sentenza del Tar Catanzaro n. 1578/2019, approfondisci: