Escluso il rimborso delle spese legali al dipendente assolto per insufficienza di prove

È legittimo il provvedimento con il quale la Pa nega il rimborso delle spese legali nel caso in cui l’assoluzione del dipendente pubblico sia intervenuta ai sensi dell’articolo 530, comma 2, c.p.p., atteso che tale assoluzione non esclude affatto la responsabilità dell’imputato. È quanto afferma il Tar Lazio, con la sentenza n. 10727/2019. Approfondisci: https://www.giustiziaamministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=200905989&nomeFile=201910727_01.html&subDir=Provvedimenti

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Alla Consulta il requisito «discriminatorio» per la selezione degli insegnanti nelle scuole statali estere

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No alla convalida della delibera votata dall’amministratore direttamente interessato