L’affiancamento di attività specialistiche per la gestione delle pratiche da risarcimento di danni da insidie stradali non rientra tra le attività che l’articolo 12 del codice della strada intesta alla sola polizia locale, né tra le collaborazioni o incarichi esterni individuali, ma va classificato come appalto di servizi. Queste semplici conclusioni sono state sufficienti, per la Corte dei conti d’appello (sentenza n. 90/2019) che ha riformato la sentenza dei giudici contabili di primo grado assolvendo Sindaco e Giunta. Approfondisci:
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Polizia locale, legittimo l’aiuto esterno alla polizia locale sulle pratiche da risarcimento danni
- 23 Ottobre 2019
- corte dei conti
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