Nell’ambito dell’attività del gioco lecito, il concessionario cui è affidata la gestione telematica e la riscossione degli introiti può conferire questi compiti ad altro soggetto privato il quale assume la qualifica di subconcessionario. Quest’ultimo, nonostante la natura privatistica del contratto stipulato con il concessionario, è da considerarsi un incaricato di pubblico servizio, con la conseguenza che commette il reato di peculato nel caso in cui ometta di versare all’erario il Preu (Prelievo erariale unico), ovvero la tassazione sulle vincite. Sentenza della Corte di cassazione n. 4937/2020. Approfondisci
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Peculato per il subconcessionario dei giochi che non versa il Preu sulle vincite
- 10 Febbraio 2020
- corte di cassazione
- 1983
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