L’articolo 60 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ha disposto la proroga al 20 marzo 2020 dei versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020.
Al riguardo, si precisa che la proroga è applicabile ai versamenti dovuti a qualsiasi titolo dalla generalità dei contribuenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, in scadenza alla data del 16 marzo 2020.
Inoltre, l’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, ha disposto, tra l’altro, la sospensione fino al 30 aprile 2020 dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l’assicurazione obbligatoria, per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.
In proposito, l’articolo 61, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ha esteso la sopracitata sospensione, tra l’altro, ai soggetti operanti nei settori elencati al medesimo comma 2, lettere da a) a q).
Per tutti i soggetti di cui trattasi, inoltre, il comma 3 del citato articolo 61 ha disposto la sospensione dei termini dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020.
Tanto premesso, nella tabella allegata alla presente risoluzione sono riportati, a titolo indicativo, i codici ATECO riferibili alle attività economiche individuate dall’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 e dall’articolo 61, comma 2, lettere da a) a q), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.