Per i Sindaci che sono in prima linea a contrastare e gestire questa fase di emergenza iL DL Cura dispone la possibilità di elevare a 72 il limite massimo di ore mensili entro cui è permesso ai sindaci di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro. Il TUEL (art. 79 c.4) già prevede che i componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni di comuni, delle comunità montane e dei consorzi fra enti locali, e i presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, nonché i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, hanno diritto, oltre ai permessi per partecipare alle sedute dei rispettivi organi, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle comunità montane, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.
Il DL CURA eleva dunque il monte ore di assenza in favore dei Sindaci a 72 ore in luogo delle attuali 24 e 48 ore mensili.
Pertanto rispetto ai permessi retribuiti e non retribuiti si chiarisce che:
– I permessi retribuiti di cui possono usufruire tutti i Sindaci per tutta la durata del periodo di emergenza sono stati elevati a 72 ore;
– I permessi non retribuiti rimangono fissati in ulteriori 24 ore mensili
I Sindaci lavoratori dipendenti di aziende/società/enti privati potranno usufruire di 72 ore di permessi retribuiti più 24 ore di permessi non retribuiti.
Invece, per i Sindaci lavoratori dipendenti pubblici le assenze dal lavoro collegate provvedimenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 costituiscono a tutti gli effetti di legge periodo di servizio prestato.