Con l’adozione del DL Cura ed in particolare della disposizione che prevede la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza (art. 103) sono pervenute all’ANAC diverse richieste di chiarimenti. L’Autorità al fine di al fine di garantire, durante l’emergenza sanitaria, l’adozione di comportamenti omogenei ed uniformi da parte delle stazioni appaltanti nello svolgimento delle procedure di gara e nella relativa fase di esecuzione ha fornito indicazioni con la Delibera n. 312 del 9 aprile 2020. La Delibera fornisce indicazioni per le procedure di gara per le quali non si è ancora addivenuti alla pubblicazione del bando di gara, dell’avviso o dell’invito a presentare offerte e per le procedure di selezione in corso di svolgimento e per la fase di esecuzione dei contratti.
Differimento termini di sospensione procedimenti amministrativi
Il DL Cura ha previsto che ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020.
Il DL Liquidità proroga il termine del 15 aprile 2020 al 15 maggio.
I riferimenti contenuti nella Delibera 268 del 19 marzo 2020 dell’ANAC sono così modificati: A) riferimenti al termine del 15 aprile 2020 si intendono sostituiti dal termine del 15 maggio 2020; B) il riferimento al termine del 16 aprile 2020 si intende sostituito dal termine del 16 maggio 2020.
Rischio blocco appalti nella fase 2: Segnalazione ANAC a Governo e Parlamento
Prevedere misure specifiche per lo svolgimento delle procedure di gara, l’affidamento di appalti pubblici e la loro esecuzione in vista della fase 2 è l’oggetto della Segnalazione inviata dall’ANAC al Governo e al Parlamento.
L’applicazione delle disposizioni adottate in via generale per i procedimenti amministrativi può infatti comportare rilevanti problemi applicativi al settore degli appalti pubblici, in considerazione delle sue specificità. Inoltre, la recente proroga del periodo di sospensione dei termini dal 15 aprile al 15 maggio potrebbe comportare infatti una sospensione generalizzata delle procedure di gara, comprese quelle d’urgenza indette dagli enti del Sistema sanitario nazionale. Per evitare questo stallo l’Anac ha già fornito prime indicazioni con la delibera 312, con l’intento di garantire comportamenti omogenei ed uniformi nello svolgimento delle procedure di gara e nella relativa fase di esecuzione. Adesso l’Autorità fa una richiede al legislatore l’adozione di una norma specifica.