BUONI SPESA, E’ DISCRIMINATORIO ESCLUDERE IMMIGRATI E NON RESIDENTI

Due sentenze, una del TAR dell’Abruzzo e l’altra del Tribunale civile di Roma hanno bocciato i tentativi di discriminazione per l’accesso ai buoni spesi erogati per l’emergenza Covid-19. Il tribunale civile di Roma ha accolto il ricorso di un immigrato filippino sprovvisto di diritto di permesso di soggiorno e di residenza e con tre figli minorenni che vanno regolarmente a scuola, contestando la delibera del Campidoglio. Nel dispositivo si evidenzia, facendo riferimento ai principi già affermati dalla Corte Costituzionale, che nell’ambito dei diritti umani fondamentali esiste unnucleo minimo che non può essere violato e spetta a tutte le persone in quanto tali, a prescindere dalla regolarità del soggiorno sul territorio italiano”. Tra il nucleo minimo di diritti fondamentali rientra il diritto di soddisfare i bisogni vitali, come quello alimentare e di cura.

Sulla stessa traiettoria il TAR dell’Abruzzo che, di fronte alla delibera del Comune dell’Aquila che di fatto andava ad escludere dall’accesso ai buoni pasto una famiglia pugliese non residente, ha accolto il ricorso presentato in via d’urgenza dal lavoratore stagionale pugliese domiciliato all’Aquila.

Il presidente del TAR nel decreto ha ricordato che il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio – Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull’origine etnica” (UNAR), nelle Linee Guida in materia di solidarietà alimentare in esecuzione dell’ordinanza della C.P.C.n. 658 del 2020 ha affermato che “..qualora fosse richiesto il requisito della residenza nei Comuni interessati, … questo requisito” avrebbe “…l’effetto di discriminare i potenziali beneficiari (senza fissa dimora) individuabili senza dubbio come soggetti in evidente stato di altissima fragilità sociale”. Conseguentemente l’impugnato Avviso non appare prima facie legittimo, nella parte in cui riserva l’accesso alla misura di sostegno ai nuclei in stato di bisogno, solo ai “residenti nel Comune dell’Aquila”.

Pertanto si prefigura come discriminatoria l’adozione di criteri “quali la cittadinanza italiana, ovvero la cittadinanza di uno Stato appartenente all’UE, ovvero il permesso di soggiorno CE per soggiornanti d lungo periodo per i cittadini non UE o la carta di soggiorno per familiare, comunitario o extra comunitario, di cittadino dell’UE.”

L’Ordinanza della Protezione Civile n. 658 stabilisce che i fondi di solidarietà alimentare hanno l’obiettivo di fornire sostentamento alle esigenze primarie di persone in particolare bisogno, e che devono essere indirizzati ai “nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza da virus Covid-19, stabilendo che tra quelli in stato di bisogno occorrerà dare priorità ai nuclei che non beneficiano di altre forme di sostegno pubblico (RdC, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale).”

I suggerimenti dell’UNAR

Al fine di distribuire i buoni spesa senza discriminazioni, l’UNAR ha elaborato le Linee guida in materia di interventi di solidarietà alimentare e suggerisce ai Comuni di:

  • Estendere i buoni pasto a tutti i cittadini stranieri, regolarmente soggiornanti, senza alcuna distinzione basata sulla tipologia del permesso né della scadenza tenuto conto che ai sensi del DL 103/2020 son stati tutti prorogati fino al 16 giugno 2020;
  • Estendere i buoni pasto e i generi di prima necessità anche agli stranieri privi di un titolo di soggiorno e a coloro che non sono iscritti all’anagrafe, purché domiciliati di fatto nel comune, anche temporaneamente in quanto costretto sul territorio a causa del blocco della mobilità imposto dall’emergenza coronavirus.

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