L’Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci) ha presentato alcuni emendamenti al decreto Cura Italia. Le Regioni, dal loro canto, hanno avanzato, in sede di Conferenza Stato – Regione, importanti proposte di semplificazione dei procedimenti di appalto, da introdurre con la legge di conversione del D.L. n. 18/2020 (c.d. #CuraItalia). Le proposte nascono dalla necessità, evidenziata dai sindaci e rappresentata anche da ALI, di poter gestire le procedure contrattuali, e quindi l’intero settore degli appalti pubblici, in modo tempestivo e semplificato, anche al fine di fronteggiare situazioni di emergenza come quella che stiamo attraversando e in modo da superare evidenti strozzature e complessità a regime.
Emergenza Covid-19 e Codice dei contratti: la proposta di modifica all’art. 36 del Codice dei contratti
Di non poco conto è la proposta di modifica all’articolo 36 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti). In particolare, l’Associazione propone l’innalzamento della soglia dell’affidamento diretto puro, ovvero l’assegnazione che può avvenire anche senza confronto tra più preventivi, fino ai 100mila euro (ad oggi, la Micro soglia prevista è inferiore ai 40mila euro). Suggerisce, altresì, la modifica della disposizione prevista dall’art. 36 secondo comma, lett b) prevedendo l’affidamento negoziato con valutazione di almeno tre preventivi, per lavori compresi nel range di importo tra 150mila e 350mila euro, con conseguente abrogazione dell’attuale lettera c) escludendo così, la competizione con almeno 10 operatori per lavori compresi nello stesso range. La necessità di un’accelerazione in tal senso è un’esigenza che non può non realizzarsi se non attraverso una più forte semplificazione delle procedure d’appalto cd. sotto soglia. L’Anci, come su detto, ritiene le qui presenti proposte di modifica necessarie al fine di velocizzare «la realizzazione di investimenti». Obiettivo, quest’ultimo che si può raggiungere esclusivamente attraverso una più forte semplificazione delle procedure d’appalto sotto soglia, rispettando sempre i criteri della «trasparenza, economicità e rotazione degli inviti».
Emergenza Covid-19 e Codice dei contratti: la Commissione di gara e il RUP
Un suggerimento, di particolare interesse, (che, in realtà, è già incluso nello schema di regolamento attuativo la cui introduzione potrebbe essere anticipata) consiste nella possibilità di non nominare la commissione di gara: «Per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di cui all’articolo 36 comma 2, lettera b) del codice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa». Valutazioni pertanto più snelle e tempestive che verrebbero rimesse al RUP (è chiaro, comunque, che a questo punto vengano imposti criteri di valutazione che riducano al massimo l’ambito di discrezionalità).
Emergenza Covid-19 e Codice dei contratti: la verifica di congruità dell’offerta
Un ulteriore semplificazione importante, che l’Anci suggerisce, potrebbe essere la seguente, prevista anch’essa nell’ambito dell’articolo 36, comma 2 lett. b): «relativamente alla congruità dell’offerta si applica unicamente l’articolo 97, comma 6, ultimo periodo, del codice. In ogni caso, si procede alla verifica prevista dall’articolo 95, comma 10, secondo periodo del codice». Snellendo in tal modo il procedimento dalla verifica ordinaria sulla probabile anomalia.
Emergenza Covid-19 e Codice dei contratti: la scrittura privata
E’importante sottolineare anche la previsione che semplifica ed estende la prerogativa della scrittura privata ai servizi e forniture fino a tutto il sotto soglia; e per i lavori fino all’attuale previsione dei 150mila euro.
Scrittura privata che:
«può anche consistere in apposito scambio di lettere, sulla base di un’apposita dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (autocertificazione) ovvero sulla base del modello del documento di gara unico europeo (Dgue) con la quale l’operatore economico dichiari l’assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del codice e il possesso dei requisiti speciali richiesti». Si prevede anche l’inserimento all’interno del contratto di specifiche clausole a tutela della stazione appaltante: «che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, la risoluzione dello stesso e il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, l’incameramento della cauzione definitiva, ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non superiore al 10 per cento del valore del contratto».
Emergenza Covid-19 e Codice dei contratti: il principio di rotazione
Infine, si potrebbe dare applicazione anticipata alle prescrizioni in tema di rotazione anche sul mercato elettronico sostituendo con dei precisi riferimenti normativi, pertanto, le attuali procedure contenute nelle linee guida Anac n. 4.
Proposte di emendamento al decreto legge 17 marzo 2020, n. 18