Il Dl Rilancio interviene anche in tema di assunzioni nella pubblica amministrazione col proposito dichiarato di imprimere un’accelerazione ai concorsi pubblici. La disciplina mira, evidentemente, a garantire forme di semplificazione in relazione all’emergenza COVID-19, essendo le dette misure previste per un periodo di tempo molto limitato, vale a dire dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2020.
Analizzando in dettaglio la disciplina prevista dagli artt. 247 ss del decreto si possono individuare due blocchi di disposizioni: il primo, dedicato alle procedure concorsuali della Commissione RIPAM (artt. 247 e 248); il secondo, rivolto a disciplinare le procedure delle pubbliche amministrazioni in generale (art. 249). Preliminarmente, può evidenziarsi una caratteristica essenziale della nuova regolamentazione, che non si presenta con i canoni tipici della forza prescrittiva bensì con quelli della facoltatività. E così, in considerazione dell’autonomia organizzativa della funzione amministrativa, le singole amministrazioni «possono» avvalersi o meno delle modalità introdotte dalla previsione legislativa (artt. 247 e 249).
In particolare, per quel che concerne il reclutamento delle pubbliche amministrazioni in generale, il citato art. 249, attraverso la tecnica del rimando, estende alle procedure concorsuali delle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, alcune disposizioni dettate specificamente per i concorsi gestiti della Commissione RIPAM. Come è noto, per amministrazione pubbliche si intendono, tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
L’intervento si sviluppa su due fronti complementari prevedendo, da un lato, la possibilità di svolgere la procedura concorsuale presso sedi decentrate dell’amministrazione, dall’altro, la possibilità di introdurre strumenti telematici e digitali. Nello svolgimento delle prove previste dai relativi bandi di concorso, le amministrazioni potranno prevedere «l’utilizzo di strumenti informatici e digitali per lo svolgimento delle prove scritte e preselettive, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale» (art. 248, co. 1, lett a)). Dunque, le principali tipologie di esami per l’accesso all’impiego pubblico potranno esser svolte sfruttando le potenzialità e i vantaggi dell’innovazione tecnologica, avendo comunque cura di adottare soluzioni tecniche «che assicurino la pubblicità della stessa, l’identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità» (art. 248, co. 1, lett a)).
L’accelerazione voluta dal legislatore, per poter esser effettiva, non poteva che riguardare l’intera procedura, per cui anche i lavori delle commissioni esaminatrici e delle sottocommissioni potranno svolgersi «in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni». (art. 247, co. 7).
Infine, viene ridisegnata la modalità di presentazione della domanda di partecipazione ai concorsi pubblici introducendo due forti preclusioni. La prima concerne l’utilizzo in via esclusiva di una di «apposita piattaforma digitale già operativa o predisposta anche avvalendosi di aziende pubbliche, private, o di professionisti specializzati in selezione di personale, anche tramite il riuso di soluzioni o applicativi esistenti» (art. 247, co. 4). La previsione si completa prevedendo strumenti di posta elettronica certificata (PEC) e del Sistema pubblico di identità digitale (SPID), convogliando tutte le comunicazioni concernenti il concorso sulla predetta piattaforma con accesso da remoto (art. 247, co. 5).
L’intento, come detto, è finalizzato all’accelerazione delle procedure concorsuali e indubbiamente l’utilizzo di strumenti digitali consente uno snellimento e velocizzazione della burocrazia concorsuale. Ma, se tanto è certo per le amministrazioni di grandi dimensioni, che probabilmente hanno già implementato nei loro processi una piattaforma digitale, per gli enti di piccole dimensioni la previsione di ricorrere «esclusivamente» ad uno strumento digitale non disponibile, o comunque reperibile sul mercato a fronte di nuovi oneri, rischia inevitabilmente di vanificare l’intendo acceleratorio della disposizione, che, giova ricordarlo, è facoltativa (art. 247, co. 4).
L’ulteriore preclusione deriva dalla previsione di dover presentare la domanda di partecipazione «entro quindici giorni dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale» (art. 247, co. 4), introducendo una forte contrazione del termine ordinario di trenta giorni previsto dall’art. 4 del D.P.R. 09/05/1994, n. 487, contenente il Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni. Come è noto, in tema di concorso a posti di pubblico impiego, il principio generale del favor partecipationis comporta l’obbligo per l’amministrazione di favorire la massima partecipazione possibile di candidati alla selezione, e la previsione di un termine di scadenza per la presentazione delle domande così breve appare difficilmente conciliabile con siffatto principio. Né l’attuale situazione emergenziale pare sufficiente a poter prevalere su di un principio di derivazione costituzionale dettato a presidio del merito nel pubblico impiego (artt. 54, 97 e 98 Cost.).
Pur se la disciplina è incentrata sul futuro immediato, con l’obiettivo di riorganizzare la pubblica amministrazione per rilanciare il Paese dopo due mesi di lockdown, è auspicabile che i suoi effetti perdurino sulla programmazione a lungo termine. In effetti, le pubbliche amministrazioni dovranno affrontare notevoli sforzi per modellare preesistenti processi e procedure concorsuali introducendo nuove piattaforme digitali, ed in generali nuovi strumenti digitali, adeguando il Paese ai migliori standard organizzativi internazionali. Ed è auspicabile che siffatti sforzi di ammodernamento vengano capitalizzati attraverso un intervento normativo che strutturi nel tempo siffatti modelli, sì da rimediare alle lungaggini di cui le procedure concorsuali pubbliche sono ostaggio, principalmente a causa della complessità della normativa di riferimento. Occorrerà, comunque, avere cura di salvaguardare i principi costituzionali in tema di pubblico impiego. Fonte: quotidianogiuridico.it