ASSUNZIONI ENTI LOCALI: NUOVE REGOLE E PROCEDURE CONCORSUALI

I Comuni possono dare rapidamente applicazione alle nuove regole per le assunzioni di personale per rimpiazzare gli esodi che continuano a essere molto numerosi e il Decreto Rilancio contiene disposizioni che riguardano la ripresa delle procedure concorsuali.

Le nuove regole: consigli operativi

Il Decreto Ministeriale pubblicato in G.U. il 27 aprile  ha ridefinito le regole assunzionali per i comuni in esecuzioni dell’art. 33 comma 2 del d.l. 34/2019  attua una riforma che sostituisce il criterio del turn over- più assunzioni dove l’anno prima si sono registrate più uscite- con quello che fa riferimento alla salute dei bilanci- più assunzioni dove ci sono più entrate stabili. Nel frattempo, i bilanci stanno subendo tutti delle variazioni a seguito delle dinamiche dovute al coronavirus spostando l’attenzione sulla difficoltà principale nelle assunzioni: sarà molto difficile poter assumere con il calo delle entrate previsto. Il rischio è che si tratti più turn-over “teorico” poiché mancheranno le risorse per poterlo effettuare. A questo punto il passaggio fondamentale è attendere la Circolare Esplicativa.

La prima operazione è individuare in quale fascia si deve collocare l’ente nel rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti. Si deve ricordare che, per determinare la classe demografica, il numero degli abitanti va calcolato sulla base dei residenti al 31 dicembre del penultimo anno precedente, quindi nel 2020 si assume la cifra del 2018.

Con la bozza di circolare, che però non è stata ancora pubblicata ufficialmente, sono stati affrontati i dubbi sulle modalità di calcolo sia della spesa del personale sia delle entrate correnti. Si deve inoltre ricordare che la spesa del personale che risulta da questo conteggio è molto più elevata di quella che è stata calcolata finora per dimostrare il rispetto dei tetti di spesa riferito al 2011/2013. Occorre aggiungere che comunque occorre continuare a effettuare il vecchio calcolo, oltre al nuovo richiesto dal decreto, perché comunque i Comuni non possono superare il tetto, salvo quelli virtuosi che utilizzano la spesa del personale aggiuntiva loro concessa. Gli enti chiedono che cosa dovranno fare dopo la approvazione del conto consuntivo del 2019 se, come nella stragrande maggioranza, la programmazione del fabbisogno è già stata adottata e si sono presi a base di dati del rendiconto 2018, in quanto ultimo approvato.

Sicuramente non vanno rivisti i conti per la seconda volta nell’anno, per cui il suggerimento è quello di assumere i dati dell’ultimo rendiconto approvato alla data in cui la programmazione del fabbisogno viene adottata, applicando il principio del «tempus regit actum». Si tenga però presente che l’applicazione di questo principio porta alla necessità di una revisione se la programmazione viene modificata dopo il consuntivo 2019. Va sottolineato che non vi è un vincolo a rivedere la programmazione del fabbisogno adottata prima del 20 aprile, data di entrata in vigore del decreto attuativo dell’articolo 33 del Dl 34/2019 per i Comuni. Gli enti virtuosi nel rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti, come dice la circolare illustrativa nel testo conosciuto, non sono tenuti alla revisione di questo documento. Lo possono fare se vogliono ampliare le proprie capacità assunzionali utilizzando l’aumento della spesa del personale che viene loro consentita.

Anche se la bozza di circolare non dice nulla al riguardo, i Comuni compresi nelle altre due fasce, quella intermedia e quella di chi è al di sopra del 4% nel rapporto previsto per gli enti virtuosi, non sono tenuti quanto meno formalmente a rideterminare la loro programmazione del fabbisogno. Queste amministrazioni conservano infatti le capacità assunzionali date dalla normativa previgente che non è stata abrogata. Per quelle comprese nella fascia intermedia è necessario dare dimostrazione con una specifica deliberazione che non peggiorano il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti. Quelle con il rapporto ancora più elevato devono dimostrare, sempre con una deliberazione, in quale modo rientreranno entro il 2025 nei valori della fascia intermedia. Ovviamente queste deliberazioni devono essere corredate dai pareri positivi del dirigente o del responsabile del servizio finanziario e dei revisori dei conti.

PROCEDURE CONCORSUALI  DOPO IL DECRETO RILANCIO

  • Da lunedì 18 maggio possono ripartire le procedure concorsuali;
  • Dal 16 di maggio tornano a scorrere i giorni della sospensione dei procedimenti tra cui quello dell’art. 34-bis del d.lgs. 165/2001.

Il decreto legge Rilancio afferma che:

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 i principi e i criteri direttivi concernenti lo svolgimento delle prove concorsuali in modalità decentrata e attraverso l’utilizzo di tecnologia digitale di cui alle lettere a) e b), del comma 1, dell’articolo 238, nonché le modalità di svolgimento delle attività delle commissioni esaminatrici di cui al comma 7 dell’articolo 237, e quelle di presentazione della domanda di partecipazione di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo 237, possono essere applicati dalle singole amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.

È questa la norma a cui devono fare riferimento gli enti locali evidenziando fin da subito che le norme del decreto rappresentano una possibilità e non un obbligo, quindi le amministrazioni potrebbero decidere di svolgere i concorsi secondo le modalità tradizionali, anche se con evidenti complicazioni pratiche sul rispetto delle norme contro la diffusione dell’epidemia.

Sintesi norme su svolgimento procedure concorsuali:

Presentazione domande (Art. 237, c. 4 e 5)

“4.  La domanda di partecipazione ai concorsi di cui al presente articolo è presentata entro quindici giorni dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale, esclusivamente in via telematica, attraverso apposita piattaforma digitale già operativa o predisposta anche avvalendosi di aziende pubbliche, private, o di professionisti specializzati in selezione di personale, anche tramite il riuso di soluzioni o applicativi esistenti.

  1. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato e registrarsi nella piattaforma attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (SPID). Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il calendario delle relative prove e del loro esito, è effettuata attraverso la predetta piattaforma. Data e luogo di svolgimento delle prove sono resi disponibili sulla piattaforma digitale con accesso da remoto attraverso l’identificazione del candidato, almeno dieci giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle stesse”.

Svolgimento prove (Art. 238, c. 1, lett. a) e b)

“a) l’utilizzo di strumenti informatici e digitali per lo svolgimento delle prove scritte e preselettive, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l’identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità;

b) lo svolgimento delle prove anche presso sedi decentrate secondo le modalità dell’articolo 1;”

Lavori delle commissioni (Art. 237, c. 7)

“7. La commissione esaminatrice comunica i risultati delle prove ai candidati all’esito di ogni sessione di concorso. La commissione esaminatrice e le sottocommissioni possono svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni”.

 

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