SPOSTAMENTI. LE FAQ DEL GOVERNO ALLA LUCE DEGLI ULTIMI DECRETI LEGGE E DPCM

Posso spostarmi fuori regione? Fino al 2 giugno 2020, gli spostamenti al di fuori della propria regione restano consentiti esclusivamente per ragioni di lavoro, assoluta urgenza ovvero per motivi di salute propri o di un parente stretto che ne abbia necessità. A partire dal 3 giugno sarà nuovamente consentito spostarsi tra regioni diverse per qualsiasi motivo. Gli spostamenti interregionali potranno comunque essere limitati, solo con provvedimenti statali (decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o ordinanze del Ministro della salute), in relazione a specifiche   aree   del   territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree.

Ci sono limitazioni negli spostamenti per chi ha sintomi da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5°? I soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.

Chi è sottoposto alla misura della quarantena, si può spostare? È previsto il “divieto assoluto” di uscire da casa per chi è sottoposto alla misura della quarantena essendo risultato positivo al virus.

Chi si trova fuori dal proprio domicilio, abitazione o residenza potrà rientrarvi? Sì. Il decreto prevede che sia in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, anche se comporta uno spostamento  tra regioni diverse.

Sono un volontario della protezione civile: posso spostarmi dal comune in cui attualmente mi trovo per prestare la mia attività nell’ambito della gestione dell’emergenza? Sì, il divieto di spostarsi dalla Regione in cui ci si trova non riguarda coloro che svolgono attività di volontariato nell’ambito del Servizio nazionale di protezione civile o che siano comunque impegnati come volontari per fronteggiare l’emergenza sanitaria in corso (ad es., i volontari della Croce Rossa Italiana), trattandosi di attività equiparabili a quelle lavorative.

L’operatore volontario del servizio civile universale può spostarsi per le esigenze connesse allo svolgimento del servizio? Sì, può spostarsi, perché tali esigenze di spostamento sono equiparabili alle “esigenze lavorative” che, secondo il Dpcm, giustificano lo spostamento negli ambiti spaziali e temporali richiesti dalle esigenze del servizio.

Una volta che si sia fatto rientro presso il domicilio/abitazione/residenza, è possibile spostarsi nuovamente al di fuori della Regione di domicilio/abitazione/residenza raggiunta? Fino al 2 giugno 2020, lo spostamento fra Regioni diverse è consentito esclusivamente nei casi in cui ricorrano: comprovate esigenze lavorative o assoluta urgenza o motivi di salute (vedi FAQ specifica). Pertanto, una volta che si sia fatto rientro presso il proprio domicilio/abitazione/residenza anche provenendo da un’altra Regione, fino alla stessa data non saranno più consentiti spostamenti al di fuori dei confini della Regione in cui ci si trova, qualora non ricorra uno dei motivi legittimi di spostamento più sopra indicati.

Se abito in una Regione e lavoro in un’altra, posso fare “avanti e indietro”? In questi casi lo spostamento è giustificato per esigenze lavorative, se non è possibile lavorare da casa o fruire di ferie o congedi.

Sono separato/divorziato, posso andare a trovare i miei figli minorenni? Sì. Gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche in ambito extraregionale. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire  nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.), nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori.

L’accesso a parchi e giardini pubblici è consentito? Sì. L’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è consentito, condizionato al rigoroso rispetto del divieto di ogni forma di assembramento nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Ho un figlio minorenne/mi prendo cura di un bambino o di una persona non completamente autosufficiente, posso accompagnarlo in un parco, una villa o un giardino pubblico? Sì, nel caso di minorenni o di persone non completamente autosufficienti, è consentita la presenza di un accompagnatore per le attività motorie in parchi, ville o giardini pubblici. L’obbligo di mantenere la distanza di sicurezza o di portare la mascherina non valgono tra i soggetti conviventi. Quanto ai non conviventi la mascherina è obbligatoria in alternativa all’osservanza della distanza di sicurezza, tranne per i minori al di sotto dei sei anni nonché nel caso in cui il suo uso sia incompatibile  con le esigenze  connesse alla specifica disabilità del soggetto.

È consentito accedere e utilizzare le aree gioco per i bambini? È consentito  l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre  persone  abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree  gioco  all’interno  di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere  attività  ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia (allegato 8 del Dpcm 17 maggio 2020).

È consentito fare attività motoria o sportiva? Sì, l’attività sportiva o motoria all’aperto è consentita. Sarà possibile la presenza di un accompagnatore per i minori o per le persone non completamente autosufficienti.
È obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di almeno due metri, se si tratta di attività sportiva, e di un metro, se si tratta di semplice attività motoria. In ogni caso sono vietati gli assembramenti. Al fine di svolgere l’attività motoria o sportiva di cui sopra, è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività. Fino al 2 giugno 2020, non è consentito svolgere attività motoria o sportiva fuori dalla propria Regione.

È consentito lo spostamento sul territorio nazionale per l’esercizio di professioni che richiedono operazioni in loco, come nel caso di perizie, rilievi topografici-catastali e/o misurazioni di terreni e/o fabbricati? Sì, sempre nel rispetto delle vigenti prescrizioni sul contenimento del contagio. I motivi dello spostamento, se al di fuori della Regione di residenza, devono essere legati unicamente ad esigenze lavorative e comunque devono essere dimostrati, anche mediante autocertificazione.

Quali sono le regole per utilizzare i mezzi pubblici? Gli accessi ai mezzi pubblici sono contingentati in modo da garantire la possibilità del rispetto del distanziamento interpersonale. È obbligatorio l’uso della mascherina o di altri dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Nel dettaglio le regole relative ai mezzi pubblici sono indicate nell’allegato 14 del dpcm 17 maggio 2020. Sono altresì da seguire le indicazioni delle competenti autorità locali e del personale preposto al trasporto.

Ho accompagnato una persona malata al dipartimento di emergenza o al pronto soccorso (DEA/PS), posso aspettare stazionando nella sala d’attesa? No, agli accompagnatori dei pazienti al dipartimento di emergenza o al pronto soccorso (DEA/PS) non è consentito di permanere nelle sale d’attesa, salvo che non siano impartite diverse indicazioni del personale sanitario preposto.

Sono un parente o un conoscente di un paziente ospitato presso una struttura di lungo degenza, o in una residenza sanitaria assistita (RSA), o in hospice, o in strutture riabilitative, per anziani, autosufficienti e non, posso andare a fargli visita? L’accesso in tali strutture da parte di parenti e conoscenti dei pazienti ivi ospitati è consentito solo nei casi indicati dalla Direzione sanitaria della struttura stessa, per cui è necessario preventivamente informarsi presso la Direzione per sapere se l’accesso sia o meno consentito e, in caso affermativo, a quali condizioni.

Quali sono le regole per gli spostamenti da e per l’estero? Per le informazioni relative agli spostamenti da e per l’estero, si consiglia di consultare il sito del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Come si devono comportare i transfrontalieri? I lavoratori transfrontalieri potranno entrare e uscire, sia con mezzi privati che con il trasporto pubblico, dai territori interessati per raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa. Per lavoratore transfrontaliero si intende, conformemente alla normativa europea, qualsiasi persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato e che risiede in un altro Stato diverso, nel quale ritorna in linea di massima ogni giorno o comunque almeno una volta la settimana. Quindi, per esempio, una persona che lavora in Svizzera e risiede in Italia, purché torni abitualmente nella propria abitazione in Italia almeno una volta la settimana.

Per i cittadini stranieri vigono le stesse limitazioni agli spostamenti che vigono per gli italiani? Sì, le restrizioni sono valide per tutte le persone presenti o che intendono entrare nel territorio italiano o uscire dallo stesso, a prescindere dalla loro nazionalità.

Fonte: http://www.governo.it/it/faq-fasedue

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