DL SCUOLA, C’È IL MAXIEMENDAMENTO: EDILIZIA SCOLASTICA, SINDACI E PRESIDENTI DI PROVINCIA COMMISSARI SPECIALI CON AMPIO POTERE DI DEROGA

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I sindaci e i presidenti delle Province possono operare come commissari speciali per gli interventi di edilizia scolastica, avendo anche la possibilità di derogare a molte disposizioni del codice dei contratti pubblici.

Il maxiemendamento che ha riformulato il «decreto scuola» (approvato ieri dal Senato) assegna ai sindaci dei Comuni e delle città metropolitane, nonché ai presidenti delle Province i poteri dei commissari straordinari per gli interventi infrastrutturali prioritari, disciplinati dall’articolo 4 della legge 55/2019 (Sblocca-cantieri).

La disposizione consente a questi soggetti di assumere anche direttamente le funzioni di stazione appaltante e di sviluppare le procedure di affidamento con numerose semplificazioni, comunque rispettando i principi dell’ordinamento euro-unitario e la normativa antimafia.

In questo quadro i sindaci e i presidenti di Provincia hanno possibilità di realizzare le procedure per l’aggiudicazione di appalti per lavori sugli edifici scolastici derogando a numerose disposizioni del Dlgs 50/2016.

Per tutte le procedure, indipendentemente dal valore degli appalti (quindi anche per quelli soprasoglia) i commissari hanno anzitutto possibilità di non attenersi agli obblighi di utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, potendo quindi affidare appalti di lavori di valore superiore a 5.350.000 euro con il criterio del prezzo più basso, nonché hanno margine per nominare la commissione giudicatrice con modalità facilitate rispetto a quelle previste dall’articolo 77 del codice.

Una volta completata la procedura selettiva, i sindaci e i presidenti delle Province potranno pervenire alla formalizzazione del rapporto con l’operatore economico aggiudicatario non dovendo rispettare le tempistiche per l’aggiudicazione e i presupposti necessari per la consegna dei lavori in via d’urgenza. In questa fase, i commissari straordinari possono disapplicare il termine dilatorio, riducendo il periodo che intercorre tra la formalizzazione dell’affidamento e la stipula del contratto: quest’ultimo passaggio può peraltro essere concretizzato senza che siano conclusi i controlli relativi ai requisiti dell’affidatario.

La disposizione taglia anche i tempi di presentazione delle offerte per le gare per appalti sottosoglia svolte con la procedura aperta, prevedendo una riduzione a dieci giorni (dai quindici stabiliti dalle norme del codice).

L’obbligo di rispetto della normativa antimafia obbliga i commissari straordinari a inserire nei contratti una condizione risolutiva in caso di acquisizione di informativa interdittiva.

Il quadro derogatorio riguarda anche i procedimenti espropriativi che devono essere sviluppati per consentire la realizzazione degli interventi di edilizia scolastica, assegnando ai sindaci e ai presidenti di Provincia la possibilità di redigere lo stato di consistenza e il verbale di immissione in possesso con la sola presenza di due rappresentanti della Regione e degli enti territoriali interessati, senza necessità di alcun altro adempimento. Il conseguente decreto vale come atto impositivo del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarativo della pubblica utilità.

In ordine alla realizzazione degli interventi i sindaci e i presidenti delle Province hanno possibilità di promuovere accordi di programma, di invitare alle conferenze di servizi anche soggetti privati, nonché di promuovere l’attivazione di strumenti per il reperimento delle risorse necessarie. Tratto da quotidianoentilocali.ilsole24ore.com

Maxiemendamento, edilizia scolastica, potericommissariali

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