APERTURA AL PUBBLICO DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI, ARTIGIANALI E PRODUTTIVE: IL SINDACO PUÒ «RIPARTIRE» GLI ORARI

logo ali autonomie

Non è stata sospesa dal Tar Lazio (ordinanza n. 4098/2020) l’ordinanza della sindaca di Roma n. 92/2020 che per la gestione della fase due dell’emergenza Covid ha disposto, dal 18 maggio al 21 giugno, la suddivisione in tre fasce degli orari di apertura e chiusura di alcune attività commerciali, artigianali, produttive (tra questi anche parrucchieri, estetiste, phone center, internet point), in quanto luoghi di potenziale assembramento.
A seguito del ripristino delle attività economiche e sociali è stato impostato un bilanciato e razionale contenimento dei flussi di persone agevolando il raggiungimento dei luoghi di lavoro, considerata la riduzione del 50 per cento della capienza massima dei mezzi pubblici.

Con il provvedimento impugnato sono state impostate le limitazioni orarie consentite dall’articolo 16 della legge regionale 22/2019, motivate dalla tutela della sanità e della incolumità pubblica, ed è stato precisato che le disposizioni sono adottate in via sperimentale fatta salva la modifica delle fasce orarie, necessaria per le mutate condizioni sanitarie. da quotidianoentilocali.ilsole24ore.com

ORDINANZA TAR LAZIO

Precedente

AFFITTI COMMERCIALI, IL BONUS AL 60% SI PUÒ UTILIZZARE SUBITO. VIA LIBERA ALLA COMPENSAZIONE CON IMU E ALTRE IMPOSTE, LEASING FINANZIARIO ESCLUSO

Successivo

BONUS BABY SITTER E CENTRI ESTIVI: AL VIA LE NUOVE DOMANDE