Un Sindaco ha richiesto un parere in merito all’interpretazione dell’art.92 del d.l. 18/2020, cd. Decreto Cura Italia, rispetto alle procedure di liquidazione delle spese previste dall’art. 184 del d.lgs. 267/2000 (TUEL), in relazione ai corrispettivi da riconoscere ai gestori di servizi di trasporto pubblico locale, regionale e di trasporto scolastico, nonché dei servizi di ausilio e sostegno alle attività scolastiche.
Nello specifico, il Sindaco ha richiesto quale sia il comportamento da tenere ove dovessero pervenire richieste di pagamento per le prestazioni suindicate, dato che l’art. 184 TUEL dispone che la liquidazione debba essere disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore.
I magistrati contabili dell’Abruzzo, con la deliberazione n. 128/2020, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 15 Giugno 2020, hanno ribadito che ai sensi dell’art. 109 del d.l. 34/2020, cd. Decreto Rilancio, è venuto meno per gli enti locali il divieto di procedere a decurtazioni di corrispettivo o all’applicazione di sanzioni o penali in ragione delle minori corse effettuate o minori percorrenze.
I magistrati contabili hanno altresì evidenziato, nella deliberazione in commento, che in virtù del precitato intervento normativo, l’ente pubblico non è tenuto a riconoscere il corrispettivo del servizio di trasporto scolastico non svolto. Inoltre, le pubbliche amministrazioni possono riconoscere ai gestori, un contributo a copertura delle spese residue incomprimibili, tenuto conto anche delle entrate residue mantenute dagli stessi gestori a seguito dei corrispettivi derivanti dai pagamenti delle quote e di altri contributi a qualsiasi titolo ricevuti.
da self-entilocali.it
CORTE DEI CONTI-Sez.-Controllo-Abruzzo-deliberazione-n.-128-2020