Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’art. 48 del d.l. 18/2020, cd. decreto Cura Italia, concernente la sospensione dei servizi educativi e scolastici e su come debbano essere applicate le quote di erogazione dei predetti servizi per la determinazione del corrispettivo da riconoscere all’appaltatore per i servizi sospesi, nonché sapere se durante la sospensione dei predetti servizi sia possibile autorizzare il pagamento dei gestori privati per il periodo della sospensione, sulla base delle risorse disponibili iscritte a bilancio preventivo.
I magistrati contabili dell’Umbria con la deliberazione n. 103/2020, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 19 Giugno 2020, hanno ribadito che l’art. 109 del d.l. n. 34/2020, il cd. Decreto Rilancio, ha modificato l’art. 48 del decreto Cura Italia, e che pertanto gli enti possono autorizzare il pagamento dei gestori privati dei servizi educativi e scolastici oggetto di sospensione sulla base delle risorse disponibili in bilancio e che non vi debba fare riferimento agli importi di spesa iscritti nel bilancio preventivo.
Inoltre, i magistrati contabili hanno precisato, nella deliberazione in commento, che nelle ipotesi in cui le prestazioni siano effettuate in altra modalità, in deroga alla normativa vigente ai sensi del d.lgs. 50/2016 e previo accordo tra le parti, le stesse dovranno essere retribuite nei seguenti termini:
- la quota parte dell’importo sarà dovuta per l’erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione;
- un’ulteriore quota sarà corrisposta per il mantenimento delle strutture interdette in modo tale che siano disponibili ed in regola con le disposizioni vigenti all’atto della ripresa delle normali attività;
- sarà eventualmente riconosciuta al gestore, a copertura delle spese residue, una terza quota ridotta per compensazione.