“CURA ITALIA”: QUOTE DOVUTE PER LA SOSPENSIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI. SI PRONUNCIA LA CORTE DEI CONTI

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Con la Deliberazione n. 103 del 12 giugno 2020 della Corte dei Conti dell’Umbria, esprime il parere sulla quantificazione delle quote da corrispondere, ai sensi dell’art. 48 del Dl. n. 18/2020, convertito con Legge n. 27/2020 (cd. Decreto legge “Cura Italia”), ai gestori dei Servizi educativi e scolastici nonché dei Servizi socio-sanitari e socio-assistenziali, durante il periodo di sospensione disposto nel rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da “Covid-19”.
L’art. 48 citato, come modificato dall’art. 109 del Dl. n. 34/2020 (cd. “Decreto Rilancio”), autorizza le Pubbliche Amministrazioni (durante la sospensione dei Servizi educativi e scolastici nonché dei Servizi socio-sanitari e socio-assistenziali) al pagamento dei gestori privati per tutto il periodo della sospensione, sulla base delle risorse disponibili in bilancio.
La Sezione chiarisce che la sostituzione dell’art. 48 operata dall’art. 109 del Dl. n. 34/2020, autorizza ora le Pubbliche Amministrazioni – durante la sospensione dei Servizi educativi e scolastici nonché dei Servizi socio-sanitari e socio-assistenziali – al pagamento dei gestori privati di tali servizi per tutto il periodo della sospensione, sulla base delle risorse disponibili e delle prestazioni rese in altra forma. In sostanza, rispetto al testo previgente viene meno il riferimento agli importi di spesa iscritti nel bilancio preventivo. Nell’ipotesi in cui le prestazioni siano convertite in altra modalità, in deroga alla normativa vigente sui contratti pubblici relativi ai lavori e servizi di cui al Dlgs. n. 50/2016 e previo accordo tra le parti, le stesse dovranno essere retribuite nei seguenti termini:

  1. quota-parte dell’importo è dovuta per l’erogazione del servizio standard secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente alla verifica dell’effettivo svolgimento dei servizi da parte del gestore
  2. un’ulteriore quota è corrisposta per il mantenimento delle strutture interdette in modo tale che siano immediatamente disponibili ed in regola con le disposizioni vigenti all’atto della ripresa delle normali attività;
  3. è eventualmente riconosciuta al gestore, a copertura delle spese residue incomprimibili, una terza quota, ridotta, per compensazione, da eventuali “entrate residue mantenute, dagli stessi gestori, a seguito dei corrispettivi derivanti dai pagamenti” già incassati, cui non corrisponda la prestazione di servizio e da “altri contributi a qualsiasi titolo ricevuti.”

Corte dei Conti, Umbria, Deliberazione_103_PAR_2020

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