L’INPS SULLA SOSPENSIONE PIGNORAMENTI SU REDDITI DA LAVORO ENTRO IL 31 AGOSTO

Il decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, cosiddetto decreto legge “Rilancio”, ha previsto la sospensione, nel periodo che va dal 19 maggio 2020 al 31 agosto 2020, degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi, effettuati prima di tale data e aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza. L’INPS, con il messaggio 17 giugno 2020, n. 2479, ha chiarito che la sospensione e la conseguente disponibilità delle somme da parte del debitore esecutato, riguarda tutti i pignoramenti notificati all’Istituto entro la data del 31 agosto 2020, mentre restano fermi gli accantonamenti effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto.
Il messaggio fornisce, inoltre, indicazioni in merito all’ambito di applicazione del provvedimento, alla gestione dei pignoramenti e alle relative istruzioni contabili.


INPS. SOSPENSIONE PIGNORAMENTI. Messaggio numero 2479 del 17-06-2020

Precedente

DL SEMPLIFICAZIONI, DE PASCALE: “RIGENERAZIONE URBANA, NON SPRECHIAMO L’OCCASIONE”

Successivo

WELFARE AZIENDALE E RESPONSABILITÀ SOCIALE D’IMPRESA NELLA FASE 1: IL RAPPORTO DI RICERCA DI “PERCORSI DI SECONDO WELFARE”