La Corte dei Conti dell’Emilia-Romagna ha risposto a due quesiti di un comune che con il rapporto tra spese di personale ed entrate correnti al netto del FCDE (fondo crediti di dubbia esigibilità) si colloca tra i due valori soglia definiti dalla Tabella 1 e dalla Tabella 3 del DM 17 marzo 2020.
Il pronunciamento vale solo ed esclusivamente per questi comuni.
Ecco le due questioni, partendo dal fatto che l’obiettivo per questi enti è quello di contenere nel 2020 la percentuale del rapporto tra spese di personale ed entrate correnti al netto del FCDE al di sotto di quella dell’ultimo rendiconto approvato.
Qual è l’ultimo rendiconto approvato a cui fare riferimento per rispettare l’obiettivo?
Risposta dei magistrati: «Alla luce della lettera e della ratio della normativa sopra riassunta, per “ultimo rendiconto della gestione approvato” debba intendersi il primo rendiconto utile approvato in ordine cronologico a ritroso rispetto all’adozione della procedura di assunzione del personale per l’esercizio 2020».
Il Comune può continuare a sostituire il turn-over al 100%?
La Corte dei Conti dice “sì”, ma a condizione che lo stesso comune non incrementi il rapporto fra entrate correnti e impegni di competenza per la spesa complessiva di personale rispetto a quello corrispondente registrato nell’ultimo rendiconto della gestione approvato. Come a dire che tra le due norme (turn-over o nuovo Dm) prevale sicuramente quest’ultimo.