SPESA PER IL PERSONALE. COMUNI TRA LE DUE FASCE DEL DM: LE INDICAZIONI DELLA CORTE DEI CONTI

La Corte dei Conti dell’Emilia-Romagna ha risposto a due quesiti di un comune che con il rapporto tra spese di personale ed entrate correnti al netto del FCDE (fondo crediti di dubbia esigibilità) si colloca tra i due valori soglia definiti dalla Tabella 1 e dalla Tabella 3 del DM 17 marzo 2020.

Il pronunciamento vale solo ed esclusivamente per questi comuni.

Ecco le due questioni, partendo dal fatto che l’obiettivo per questi enti è quello di contenere nel 2020 la percentuale del rapporto tra spese di personale ed entrate correnti al netto del FCDE al di sotto di quella dell’ultimo rendiconto approvato.

Qual è l’ultimo rendiconto approvato a cui fare riferimento per rispettare l’obiettivo?

Risposta dei magistrati: «Alla luce della lettera e della ratio della normativa sopra riassunta, per “ultimo rendiconto della gestione approvato” debba intendersi il primo rendiconto utile approvato in ordine cronologico a ritroso rispetto all’adozione della procedura di assunzione del personale per l’esercizio 2020».

Il Comune può continuare a sostituire il turn-over al 100%?

La Corte dei Conti dice “sì”, ma a condizione che lo stesso comune non incrementi il rapporto fra entrate correnti e impegni di competenza per la spesa complessiva di personale rispetto a quello corrispondente registrato nell’ultimo rendiconto della gestione approvato. Come a dire che tra le due norme (turn-over o nuovo Dm) prevale sicuramente quest’ultimo.


Delibera-Corte dei Conti Emilia-Romagna n. 55 del 2020

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