RIPIANO DEI DISAVANZI: LA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO CHIARISCE COME DEVE DETERMINARSI IL MAGGIOR RECUPERO DEL DISAVANZO

La Faq Arconet n. 40, pubblicata sul sito internet istituzionale della Ragioneria generale dello Stato il 1° luglio 2020, chiarisce quanto disposto dell’art. 111, comma 4-bis, del Dl. n. 18/2020, come convertito con la Legge 24 aprile 2020, n. 27 (c.d. “Cura Italia”, vedi Entilocalinews n. 18 del 4 maggio 2020), specificando che il maggior recupero del disavanzo deve calcolarsi con riferimento all’anno precedente e che non si deve considerare la quota di disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui.

La norma citata prevede che “il disavanzo di amministrazione degli Enti di cui all’art. 2 del Dlgs. n. 118/2011, ripianato nel corso dei un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall’anticipo delle attività previste nel relativo Piano di rientro riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del Piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi”. Il quesito relativo chiede se il disavanzo ripianato per un importo superiore a quello applicato al bilancio debba essere riferito solo al maggior recupero determinato nel solo esercizio precedente o a quello complessivamente determinato con riferimento a tutti gli esercizi precedenti considerati nel Piano di rientro per tutte le tipologie di disavanzo.

Arconet specifica che quando la disposizione fa riferimento al disavanzo ripianato per un importo superiore a quello applicato al bilancio occorre prendere in considerazione il maggior disavanzo ripianato nel corso dell’esercizio precedente (n), ossia la differenza fra il risultato di amministrazione – parte disponibile – dell’anno n e il disavanzo obiettivo come determinato dopo l’approvazione del rendiconto dell’esercizio ancora precedente con l’applicazione delle quote di disavanzo già previste per l’anno n+1.

Secondo Arconet solo in tal caso risulta possibile agli Enti, in sede di approvazione del bilancio di previsione (n+1) o di variazione del bilancio (n+1), applicare come “Ripiano disavanzo” un importo ridotto che tiene conto appunto del maggiore recupero effettuato nell’esercizio precedente (n).

Arconet prosegue osservando che la norma di riferimento detta la corretta modalità di determinazione del maggior recupero del disavanzo considerando solo quello che può essere riferito ai maggiori accertamenti o ai minori impegni previsti per l’attuazione di un Piano di rientro effettivamente approvato, con individuazione delle attività da adottare annualmente e previsione dei relativi maggiori accertamenti e/o dei minori impegni. Solo nel caso di approvazione di un Piano di rientro dettagliato si garantirebbe la possibilità di verifica dell’anticipato effettivo recupero del disavanzo previsto e la sua determinazione.

Arconet fa quindi presente che, in base all’art. 111, comma 4-bis, per il calcolo del maggior recupero del disavanzo non deve essere presa a riferimento anche la quota dello stesso afferente il disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui (di cui all’art. 3, comma 7, del Dlgs. n. 118/2011), in quanto quota non correlata ad un Piano di rientro che individua specifiche azioni di risanamento sulle entrate e sulla spesa.

La posizione Arconet pare un’interpretazione autentica della norma che riteniamo porti a soluzioni differenziate in ragione della tipologia di disavanzo che gli Enti sono obbligati a ripianare nel 2020 e negli anni successivi, così da sfavorire gli Enti che si trovano a dover coprire disavanzi da riaccertamento straordinario dei residui o altre tipologie di disavanzo per le quali non è previsto che debba essere espressamente approvato un Piano di rientro con individuazioni delle azioni di risanamento.

Non riteniamo pertanto particolarmente illuminata e corretta tale interpretazione Arconet in quanto, gioco forza, tutti gli Enti in disavanzo si trovano comunque obbligati doverosamente ad individuare azioni di miglioramento dei saldi di parte corrente del bilancio, pur senza l’obbligo di approvare un apposito Piano di rientro con specificazione delle azioni migliorative sul lato entrate e per la compressione delle spese.

da entilocali-online.it


6_FAQ Arconet n. 40. Risposta

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