NEXT GENERATION EU: LE CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO EUROPEO

Il Consiglio Europeo ha pubblicato le conclusioni della Riunione straordinaria del Consiglio europeo (17, 18, 19, 20 e 21 luglio 2020) sulla Next Generation EU.

Alla Commissione è conferito il potere di contrarre, per conto dell’Unione, prestiti sui mercati dei capitali fino a 750 miliardi di EUR a prezzi 2018; la nuova attività di assunzione netta di prestiti cesserà al più tardi alla fine del 2026. L’Unione utilizza i prestiti contratti sui mercati dei capitali al solo scopo di far fronte alle conseguenze della crisi COVID-19.

Gli importi così reperiti possono essere usati per erogare prestiti, fino a concorrenza di 360 miliardi di EUR a prezzi 2018, e per spese, fino alla concorrenza di 390 miliardi di EUR a prezzi 2018.

Il calendario dei rimborsi è fissato, secondo il principio della sana gestione finanziaria, in modo da ridurre costantemente e prevedibilmente le passività fino al 31 dicembre 2058.

Gli importi non utilizzati per i pagamenti di interessi previsti saranno impiegati per i rimborsi anticipati prima della fine del QFP (quadro finanziario pluriennale UE) 2021-2027, con un importo minimo, e possono essere incrementati al di sopra di tale livello a condizione che siano state introdotte nuove risorse proprie.

Gli importi dovuti dall’Unione, in un dato anno, per il rimborso del capitale non devono superare il 7,5% dell’importo massimo di 390 miliardi di euro per spese.

Gli importi dei massimali delle risorse proprie UE sono incrementati in via temporanea di 0,6 punti percentuali (prelievo sul reddito nazionale lordo dei Paesi UE) al solo scopo di coprire tutte le passività dell’Unione risultanti dai prestiti contratti per far fronte alle conseguenze della crisi COVID-19, fino alla cessazione di tali passività e al più tardi fino al 31 dicembre 2058. Viene fissato all’1,40% dell’RNL (reddito nazionale lordo) di tutti gli Stati membri il massimale assegnato all’Unione per coprire gli stanziamenti di pagamento annui; l’importo annuo totale degli stanziamenti di impegno non deve superare l’1,46% della somma dell’RNL di tutti gli Stati membri.

Saranno specificati i casi in cui la Commissione è autorizzata, in via provvisoria, a chiedere agli Stati membri maggiori risorse rispetto alle rispettive quote relative (nei limiti della loro quota del massimale delle risorse proprie incrementato in via temporanea dello 0,6% dell’RNL degli Stati membri), senza aumentare le passività finali degli Stati membri, e saranno stabilite le relative condizioni. Sarà previsto che simili contributi siano compensati senza indugio in linea con il quadro giuridico applicabile per il bilancio dell’UE e pertanto sulla base dei rispettivi criteri applicabili correlati all’RNL, fatte salve le altre risorse proprie e le altre entrate.

Gli importi di Next Generation EU convogliati attraverso il bilancio per le spese, costituiscono entrate con destinazione specifica esterne.

Data la necessità di erogare celermente il sostegno per la ripresa, la Commissione è invitata a presentare, prima del Consiglio europeo di ottobre, proposte in merito alle modalità per accelerare e agevolare le procedure negli Stati membri.

Gli impegni giuridici di un programma integrato da Next Generation EU devono essere contratti entro il 31 dicembre 2023. I relativi pagamenti dai Paesi UE, saranno effettuati entro il 31 dicembre 2026.

Gli importi della Next Generation EU  Gli importi a titolo di Next Generation EU per singolo programma sono i seguenti:

  1. Dispositivo per la ripresa e la resilienza (sostegno agli investimenti e alle riforme): 672,5 miliardi di EUR, di cui:

– prestiti 360 miliardi di EUR;

– sovvenzioni 312,5 miliardi di EUR

  1. REACT-EU (mercato del lavoro, PMI, sanità) 47,5 miliardi di EUR
  2. Orizzonte Europa (sviluppo, innovazione e ricerca) 5 miliardi di EUR
  3. InvestEU (sviluppo catene di valore per imprese) 5,6 miliardi di EUR
  4. Sviluppo rurale 7,5 miliardi di EUR
  5. Fondo per una transizione giusta (Green Deal europeo) 10 miliardi di EUR
  6. RescEU (protezione civile per calamità naturali) 1,9 miliardi di EUR

Totale: 750 miliardi di EUR

Il dispositivo per la ripresa e resilienza  Il 70% delle sovvenzioni erogate dal dispositivo deve essere impegnato negli anni 2021 e 2022. Il restante 30 % deve essere interamente impegnato entro la fine del 2023. Di norma, il volume massimo dei prestiti per ciascuno Stato membro non supererà il 6,8 % del suo RNL.

Il criterio di ripartizione degli stanziamenti d’impegno a titolo del dispositivo per la ripresa e la resilienza per il periodo 2021-2022 è stabilito conformemente alla proposta della Commissione. Nel criterio di ripartizione per l’anno 2023 il criterio della disoccupazione nel periodo 2015-2019 è sostituito, in percentuali uguali, dalla perdita del PIL reale osservata nell’arco del 2020 e dalla perdita cumulativa del PIL reale osservata nel periodo 2020-2021, che sarà calcolata entro il 30 giugno 2022.

Il prefinanziamento del dispositivo per la ripresa e la resilienza verrà versato nel 2021 e dovrebbe essere pari al 10%.

Si stima, che all’Italia dovrebbero pervenire, nel periodo, circa 82 miliardi di euro a fondo perduto e circa 127 miliardi di euro in prestiti, per un totale 209 miliardi di euro.

Governance  Gli Stati membri preparano piani nazionali per la ripresa e la resilienza in cui è definito il programma di riforme e investimenti dello Stato membro interessato per il periodo 2021- 2023. I piani saranno riesaminati e adattati, ove necessario, nel 2022 per tenere conto della ripartizione definitiva dei fondi per il 2023.

I piani per la ripresa e la resilienza sono valutati dalla Commissione entro due mesi dalla presentazione. Nella valutazione il punteggio più alto deve essere ottenuto per quanto riguarda i criteri della coerenza con le raccomandazioni specifiche per paese, nonché del rafforzamento del potenziale di crescita, della creazione di posti di lavoro e della resilienza sociale ed economica dello Stato membro. Anche l’effettivo contributo alla transizione verde e digitale rappresenta una condizione preliminare ai fini di una valutazione positiva.

La valutazione dei piani per la ripresa e la resilienza deve essere approvata dal Consiglio, a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, mediante un atto di esecuzione che il Consiglio si adopera per adottare entro quattro settimane dalla proposta.

La valutazione positiva delle richieste di pagamento sarà subordinata al soddisfacente conseguimento dei pertinenti target intermedi e finali.

La Commissione chiede il parere del comitato economico e finanziario in merito al soddisfacente conseguimento dei pertinenti target intermedi e finali. Il comitato economico e finanziario si adopera per raggiungere un consenso. Qualora, in via eccezionale, uno o più Stati membri ritengano che vi siano gravi scostamenti dal soddisfacente conseguimento dei pertinenti target intermedi e finali, possono chiedere che il presidente del Consiglio europeo rinvii la questione al successivo Consiglio europeo.

La Commissione adotta una decisione sulla valutazione del soddisfacente conseguimento dei pertinenti target intermedi e finali e sull’approvazione dei pagamenti secondo la procedura d’esame.

In caso di rinvio della questione al Consiglio europeo, la Commissione non prenderà alcuna decisione relativa al soddisfacente conseguimento dei target intermedi e finali e all’approvazione dei pagamenti fino a quando il prossimo Consiglio europeo non avrà discusso la questione in maniera esaustiva. Di norma, tale processo non dovrà richiedere più di tre mesi dal momento in cui la Commissione ha chiesto il parere del comitato economico e finanziario e sarà conforme all’articolo 17 TUE e all’articolo 317 TFUE.

Risorse UE  Riguardo alle risorse proprie dell’UE, viene fissato all’1,40 % dell’RNL di tutti gli Stati membri il massimale assegnato all’Unione per coprire gli stanziamenti di pagamento annui; l’importo annuo totale degli stanziamenti di impegno non deve superare l’1,46 % della somma dell’RNL di tutti gli Stati membri.

Nei prossimi anni l’Unione lavorerà a una riforma del sistema delle risorse proprie e introdurrà nuove risorse proprie. Come primo passo, sarà introdotta una nuova risorsa propria basata sui rifiuti di plastica non riciclati che si applicherà a decorrere dal 1° gennaio 2021. Come base per risorse proprie supplementari, nel primo semestre del 2021 la Commissione presenterà proposte relative a un meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera e a un prelievo sul digitale, ai fini della loro introduzione al più tardi entro il 1° gennaio 2023. Nello stesso spirito, la Commissione presenterà una proposta su un sistema di scambio di quote di emissioni riveduto, eventualmente estendendolo al trasporto aereo e marittimo. Infine, nel corso del prossimo QFP, l’Unione lavorerà all’introduzione di altre risorse proprie, che potrebbero comprendere un’imposta sulle transazioni finanziarie. Le entrate derivanti dalle nuove risorse proprie introdotte dopo il 2021 saranno utilizzate per il rimborso anticipato dei prestiti contratti a titolo di Next Generation EU.

Per il periodo 2021-2027, il contributo annuo basato sull’RNL di Danimarca, Germania, Paesi Bassi, Austria e Svezia sarà ridotto da correzioni forfettarie. Gli Stati membri interessati beneficiano di una riduzione lorda del proprio contributo annuo basato sull’RNL. Tali riduzioni lorde sono finanziate da tutti gli Stati membri conformemente al loro RNL.

Prossime tappe  Il Consiglio è invitato ad avviare negoziati con il Parlamento europeo al fine di assicurare il completamento dei lavori su tutti gli atti giuridici conformemente alle pertinenti basi giuridiche con carattere di eccezionale urgenza per far sì che l’UE sia in grado di rispondere alla crisi.

Non appena sarà stata adottata la decisione sulle risorse proprie, gli Stati membri procederanno alla sua approvazione nel più breve tempo possibile, conformemente alle rispettive norme costituzionali.


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