
Per la Corte dei conti della Toscana (Deliberazione n. 61/2020, che pubblichiamo) avere avviato la procedura di cui all’art. 34-bis del d.lgs. 165/2001 – mobilità obbligatoria – entro il 20 aprile 2020 non comporta che quelle assunzioni siano fatte salve con il precedente regime. Anzi, quello che conta è l’effettiva assunzione del lavoratore. Tutto questo, in palese contrasto con la Circolare Ministeriale.