L’intervento del Consiglio di presidenza della Corte dei conti, quale Organo di autogoverno della Magistratura contabile, focalizza la propria attenzione su due articoli del decreto-legge in esame, particolarmente importanti per gli assetti organizzativi e funzionali di questo specifico plesso magistratuale. Più in particolare, ci si riferisce all’articolo 21 (Responsabilità erariale) e all’articolo 22 (Controllo concomitante della Corte dei conti per accelerare gli interventi di sostegno e di rilancio dell’economia nazionale).
Con il primo articolo citato si limita drasticamente l’ambito di operatività della giurisdizione della Corte dei conti, in parte in via strutturale (comma 1) ed in parte in via congiunturale, per il periodo di un anno (comma 2). A tale riguardo il Consiglio di presidenza: a) esprime preoccupazione in ordine alle conseguenze cui potrebbe dare luogo la novella de qua, atteso che la perseguibilità dei comportamenti dannosi nei confronti dell’erario per “colpa grave”, generalmente correlata ad un elevato grado di “imprudenza/imperizia” e/o di “sciatteria amministrativa”, costituisce la gran parte delle vertenze avviate dalle procure erariali e delle correlate sentenze di condanna, dovendosi ritenere, quindi, che i comportamenti “gravemente colposi” rechino danno alle risorse pubbliche poste a disposizione della collettività in maniera nettamente prevalente rispetto ai comportamenti “dolosi”; b) suggerisce al Parlamento di valutare la possibilità di una integrazione del testo, ampliando il campo di intervento di altri strumenti propri delle funzioni costituzionalmente intestate alla Corte dei conti, quali il controllo preventivo di legittimità e l’attività consultiva nelle materie di contabilità pubblica. Si potrebbe così risolvere il problema delle incertezze e titubanze che colpiscono i dirigenti pubblici “responsabili unici dei procedimenti”, dando loro certezze tempestive sulla correttezza dell’azione amministrativa intrapresa, mediante pareri specifici ovvero controlli preventivi di legittimità, che rassicurino anche in prospettiva di eventuali contenziosi (quindi garantendo maggiore speditezza) ma che lascino impregiudicata la perseguibilità giudiziaria dei citati casi di “imprudenza/imperizia” e/o di “sciatteria amministrativa” talmente grave da non poter essere accettata, pur in assenza di dolo, da parte di chi assume la responsabilità di gestire risorse pubbliche, spesso ingenti, con trattamenti economici comunque correlati all’importanza del ruolo. Con il secondo articolo, invece, si implementa il controllo concomitante su piani, programmi o progetti, già previsto dalla legge n. 15 del 2009 e ora “rivitalizzato” in relazione agli interventi di rilancio dell’economia nazionale. A tale riguardo il Consiglio di presidenza suggerisce al Parlamento di valutare la possibilità di una integrazione del testo, consentendo alla Corte dei conti di verificare l’adeguatezza delle misure adottate dalle varie amministrazioni a fronte delle eventuali segnalazioni formalizzate dalla Corte medesima, al fine di innescare un circuito virtuoso, fra controllore e controllato, che agevoli un’azione amministrativa non solo legittima e regolare, ma anche spedita, efficace, efficiente ed economica. In tale quadro, sarà onere della Corte dei conti sfruttare a pieno la potestà regolamentare autonoma che il Legislatore ha concesso fin dal 1994, al fine di adeguare gli Uffici istituzionali e le relative strutture di supporto ai nuovi compiti prioritari che la stessa Corte dei conti è chiamata ad assolvere, con i conseguenti tempi di implementazione e di consolidamento del nuovo impianto organizzativo.
da cortedeiconti.it