PARITÀ DI GENERE NELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI: IL DECRETO-LEGGE IN GAZZETTA. EMANATO IN SOSTITUZIONE DEL POTERE LEGISLATIVO DELLA REGIONE PUGLIA

Il Decreto Legge 86/2020, emanato lo scorso 31 luglio, che pubblichiamo, interviene in sostituzione del potere legislativo della regione Puglia, dopo che quest’ultima ha disatteso la formale diffida del Presidente del Consiglio di adeguare la propria normativa in materia elettorale al principio di parità di genere nel sistema elettorale. Il Presidente Conte nella propria diffida del 23 luglio scorso aveva già preannunciato che in caso di mancato recepimento del predetto principio fondamentale, avrebbe esercitato i poteri sostitutivi riconosciuti al Governo dalla Costituzione, al fine di evitare che l’esito delle prossime elezioni regionali venga inficiato dal moltiplicarsi di ricorsi per illegittimità della legge elettorale della Puglia.

Il principio nazionale della parità di genere nell’accesso alle cariche elettive

L’ art. 122 della Costituzione stabilisce che il sistema di elezione regionale è disciplinato dalla legge regionale, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dalla legge nazionale.La Legge del 2 luglio 2004 n. 165 (disposizioni di attuazione dell’art. 122 Cost), all’art. 4 enumera i predetti principi fondamentali cui deve attenersi la legislazione regionale. La legge 15 febbraio 2016 n.20 ha poi introdotto all’art. 4 comma 1 della predetta Legge 165/2004, la lettera c-bis che aggiunge agli altri  principi fondamentali ivi stabiliti, quello della promozione delle pari  opportunita’  tra  donne  e  uomini nell’accesso alle cariche elettive e individua i criteri cui deve attenersi la legge regionale per assicurare le pari opportunità, ovvero:

  • qualora laleggeelettoraleprevedal’espressionedi preferenze, in ciascuna lista i candidati dello stesso sesso non devono superare il 60% del totale e deve essere possibile esprimere almeno due preferenze di cui una riservata ad un candidato di sesso diverso.
  • se invece sono previste liste senza espressione di preferenze, fermo restando che i canditati di un sesso non devono eccedere il 60% del totale, la legge elettorale deve disporre l’alternanza tra candidati di sesso diverso
  • se sono previsti collegi uninominali, la legge elettorale deve garantire l’equilibrio tra candidature col medesimo simbolo, sempre assicurando la non eccedenza del 60% dei candidati dello stesso sesso.

Il potere sostitutivo del Governo

Lo scorso 23 luglio, il Presidente del Consiglio ha diffidato il Presidente del Consiglio Regionale della Puglia ad adeguare, entro il 28 luglio, la normativa regionale al principio della parità di genere stabilito dalla legge nazionale.La mancata ottemperanza alla predetta diffida, in considerazione dell’imminenza delle elezioni regionali, ha spinto il Governo ad usare la decretazione d’urgenza, sostituendosi alla Regione nell’esercizio del potere legislativo ad essa riservato.Il fondamento costituzionale dell’intervento sostitutivo dello Stato, si rinviene nel secondo comma dell’art. 120 Cost., che consente al Governo di sostituirsi alle Regioni, e agli enti locali nei seguenti casi:

  • mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria
  • pericolo grave per la incolumità e la sicurezza pubblica
  • a tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica della Repubblica (ed in particolare a tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali)

In ogni caso, il potere sostitutivo dello Stato, a norma dell’ultimo periodo del comma 2 dell’art. 120 Cost, deve essere esercitato nel rispetto del principio di sussidiarietà e di leale collaborazione. La legge stabilisce le procedure atte a garantire il rispetto dei predetti due principi.Nel caso di specie, il governo ha ritenuto che l’inottemperanza della Regione ponesse in pericolo l’unità giuridica della Repubblica, soprattuto in considerazione dell’imminente scadenza elettorale e del rischio del moltiplicarsi di ricorsi, nel caso che le elezioni regionali avessero luogo seguendo una normativa palesemente illegittima.

Il decreto legge 28 luglio 2020 n. 86

Nell’esercizio del potere sostitutivo, il Governo ha stabilito che al posto della normativa regionale della Puglia, in contrasto con le norme in materia di parità di genere, si applichino dunque le previsioni contenute nel decreto legge 86/2020 ed in particolare:

  • gli elettori potranno esprimere due voti di preferenza, uno riservato a candidato di ciascun sesso
  • se l’elettore esprime le due preferenze per candidati dello stesso sesso, la seconda preferenza verrà annullata.

Al fine di dare attuazione a tale normativa, con tutti i necessari adempimenti che ne conseguono, è stato nominato commissario straordinario il Prefetto di Bari. da altalex.com

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