Nella Delibera n. 55 del 25 giugno 2020 della Corte dei conti Emilia Romagna, viene chiesto un parere in tema di raccordo tra la disciplina di cui al Dl. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019, e la normativa in materia di turn-over. In particolare, un Comune ha posto i seguenti quesiti:
– se sia possibile per un Ente (il cui rapporto, ai sensi dell’art. 33, comma 2, del Dl. n. 34/2019, fra spese di personale come da ultimo rendiconto e la media delle entrate correnti del triennio al netto del “Fondo crediti di dubbia esigibilità” sia una percentuale intermedia fra i 2 valori soglia previsti dal Decreto ministeriale 17 marzo 2020 attuativo dello stesso Dl. n. 34/2019) utilizzare il turn-over ovvero la copertura al 100% delle cessazioni di personale dell’anno precedente;
– se l’Ente nel calcolo del predetto rapporto ai fini del fabbisogno di personale per gli anni 2020-2022 deve riferirsi, per una corretta gestione della spesa del personale e della programmazione, al rendiconto del 2018.
La Sezione, in riferimento al primo quesito, ha chiarito che l’attuale disciplina misura la capacità assunzionale dei Comuni sulla base delle loro entrate “premiando” i Comuni maggiormente virtuosi nella riscossione delle entrate correnti. Pertanto, il Comune in questione (che presenta un rapporto tra media delle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti e spesa per il personale compreso fra le 2 soglie di cui al Dm. 17 marzo 2020) potrà coprire anche il turn-over al 100% a condizione che lo stesso Comune non incrementi il rapporto fra entrate correnti e impegni di competenza per la spesa complessiva di personale rispetto a quello corrispondente registrato nell’ultimo rendiconto della gestione approvato.
Poi, al fine di fornire risposta al secondo quesito, la Sezione rileva come per “ultimo rendiconto della gestione approvato” debba intendersi il primo rendiconto utile approvato in ordine cronologico a ritroso rispetto all’adozione della procedura di assunzione del personale per l’esercizio 2020. Quindi, nell’ipotesi in cui l’Ente al momento dell’adozione della deliberazione relativa all’assunzione del personale abbia già approvato il rendiconto 2019, quest’ultimo rappresenta il documento contabile cui attingere il dato del rapporto – non incrementabile – fra entrate correnti e spesa del personale. Nella diversa ipotesi in cui, anche in considerazione dello slittamento al 30 giugno 2020, ad opera del Dl. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020, del termine per l’approvazione da parte dei Comuni del rendiconto di gestione dell’anno 2019, l’Ente non abbia ancora approvato il rendiconto 2019 al momento dell’adozione della procedura di reclutamento, “ultimo rendiconto della gestione approvato” cui fare riferimento per il calcolo della spesa sarebbe il rendiconto relativo al 2018. Desumere il dato relativo alla spesa del personale da “ultimo rendiconto della gestione approvato” – coincidente nella specie con il rendiconto approvato nel corso del medesimo esercizio in cui è adottata la procedura di assunzione di personale – è in linea con la finalità, propria della nuova normativa, di introdurre un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale nell’ottica di una programmazione maggiormente flessibile della spesa per il personale, rimodulabile anche nel corso del medesimo esercizio in cui l’Ente procede all’assunzione. Da entilocali-online.it