I COMUNI NON POSSONO SOSPENDERE L’INSTALLAZIONE DI STAZIONE RADIO BASE CON TECNOLOGIA 5G

Due importanti pronunce da parte del Giudice Amministrativo in materia di telecomunicazioni ed in particolare in materia di 5G: argomento molto dibattuto negli ultimi mesi, sia in relazione alle tante fake news diventate virali nonché in relazione agli interventi da parte di molti Sindaci atti a contrastare la diffusione di tale tecnologia, nuova e, quindi, guardata con sospetto. Ed è proprio in relazione a tale ultimo aspetto che sia il Tar Catania che il TAR Napoli sono intervenuti, il primo con un’ordinanza ed il secondo con una sentenza – tra l’altro una delle prima in tale campo – per delineare le sfere di competenza nel settore radioelettrico, nonché per ribadire alcuni principi nel campo delle telecomunicazioni.

L’ordinanza del Tar Catania n. 551/2020

In relazione all’ordinanza del Tar Catania n. 551/2020 pubblicata il 22 luglio 2020, l’operatore di telecomunicazioni Wind Tre S.p.A. aveva impugnato innanzi al Giudice Amministrativo l’ordinanza n. 15 dell’8 maggio 2020 con la quale il responsabile del V Settore del Comune di Ispica ha ordinato “a tutti i titolari di pratiche e/o titoli autorizzativi per l’installazione di stazioni radio base da ubicare nell’intero territorio del Comune di Ispica, l’immediata sospensione dei lavori in via cautelativa, esclusivamente nelle more della definizione del predetto Piano di localizzazione, di cui alla Delibera del Consiglio Comunale n. 60 del 25.10.2018, la procedura di autorizzazione e di tutte le pratiche in itinere, dei lavori in corso sul territorio comunale, di tutti gli impianti in grado di generare campi elettromagnetici non ionizzanti a RF e MW, compresa la nuova tecnologia cosiddetta 5G”. Tale ordinanza era stata adottata dal Sindaco del Comune di Ispica in forza del principio di precauzione ed a seguito di una premessa basata essenzialmente sull’incertezza e la non univocità degli studi sulle frequenze 5G e soprattutto sulle possibili conseguenze sulla salute umana. Il Tar Catania, quindi, con l’ordinanza che qui si analizza, ha correttamente rilevato come l’operatore di telecomunicazione sia risultata essere aggiudicataria di un lotto in banda 26 GHz e di un lotto generico di 20 MHz a seguito della conclusione della procedura a evidenza pubblica per l’assegnazione dei diritti di uso delle frequenze per il 5G avviata dal Ministero dello Sviluppo Economico. A seguito di tale aggiudicazione, quindi, la Wind Tre S.p.A. aveva presentato cinque pratiche per la realizzazione dii interventi al fine di completare la copertura del servizio fonia e del servizio dati alla collettività del comune di Ispica, secondo appunto le nuove tecnologie per le telecomunicazioni (LTE), al fine di diffondere tali tecnologie nel Comune di Ispica ed a favore dei cittadini di tale comune. Il Comune in forza dell’ordinanza n. 15 dell’8 maggio 2020  aveva invece sospeso tali pratiche, nelle more anche di adottare un Piano di Localizzazione, impedendo de facto quindi all’operatore di completare l’implementazione del sito ed intimando di sospendere in via cautelativa e sine die i lavori. Il Tar Catania, con l’ordinanza n. 551/2020, ha giustamente sottolineato come tale modus operandi del Comune di pone in netto contrasto con la ratio sottesa agli artt. 86 e 87 del Codice delle Telecomunicazioni, ispirata a finalità acceleratorie nella realizzazione della rete di telefonia mobile, d’altronde parificate sia dal legislatore che dalla costante giurisprudenza ad opere di urbanizzazione primaria.

La normativa speciale ex D.Lgs. n. 259/2003 (Codice delle Comunicazioni) non prevede alcuna sospensione della funzione amministrativa autorizzatoria (sospensione non prevista anche nel D.P.R. n. 380/2003 e dalle norme in materia edilizia) e, quindi, il TAR ha censurato la sospensione attuata dal Comune in quanto in contrasto con le previsioni del legislatore nazionale, previsioni che anzi, nel Codice delle comunicazioni elettroniche, sono ispirate a principi acceleratori (in particolare con la previsione del titolo per silenzio assenso ex art. 87 comma 9 ed art. 87 bis). Altro tassello importante sottolineato dal Giudice Amministrativo è quello legato al riparto delle competenze nello specifico settore delle telecomunicazioni: in relazione alla problematica della predeterminazione delle soglie di emissioni elettromagnetiche e dei valori di attenzione, la competenza è riservata per legge allo Stato, il quale monitora tali soglie attraverso l’operato delle varie Agenzie Regionali per la Prevenzione e la Protezione Ambientale competenti per territorio. Infine, ma non certo per importanza, il Tar ha sottolineato come il Sindaco di Ispica, con tale ordinanza, non aveva il potere di sospendere a tempo indeterminato tali pratiche in assenza di adeguata e supportata motivazione. Anche se il Comune aveva motivato l’ordinanza in relazione al principio di precauzione  ed in relazione all’incertezza degli studi in materia 5G, tali incertezza non può certamente rappresentare una motivazione adeguata all’emissione di un’ordinanza così violativa degli interessi dell’operatore di telecomunicazioni. D’altronde, bisogna anche tenere conto della natura del servizio di pubblica utilità esercitato, il cui potenziamento è stato peraltro oggetto di recenti misure straordinarie ai sensi dell’art. 82 del D.L. n. 18/2020 (Decreto Cura Italia) nonché del successivo Decreto Semplificazioni. Tutto ciò premesso, quindi, il Tar Sicilia ha sospeso l’efficacia dell’ordinanza, legittimando quindi Wind Tre S.p.A. ad ultimare le implementazioni degli impianti nel Comune di Ispica ed ha fissato già l’udienza di merito per il prossimo dicembre 2020.

Sentenza del Tar Napoli n. 3324/2020

Ancor più incisivo è stato il Tribunale Amministrativo per la Regione Campania, sezione di Napoli, che con la sentenza n. 3324/2020 (testo in calce) – emessa in forma semplificata – a seguito della camera di consiglio tenutasi in videoconferenza, ha definitivamente annullato – salvo gravame in appello del Comune – l’ordinanza contingibile e urgente n. 20 del 20 aprile 2020, adottata dal Sindaco del Comune di Carinola con la quale era stata ordinata: “la sospensione della sperimentazione del 5G sul territorio comunale di Carinola in attesa in attesa della nuova classificazione della cancerogenesi annunciata dall’International Agency for Research on Cancer, applicando il principio precauzionale sancito dall’Unione Europea pendendo in riferimento i dati scientifici più aggiornati indipendenti da legami con l’industria e già disponibili sugli effetti delle radiofrequenze, estremamente pericolose per l’uomo”.

Anche tale sentenza risulta essere molto importante per i principi fissati dal G.A. Il Tar ha annullato, anche in tal caso, l’ordinanza in quanto ha accertato l’incompetenza funzionale del Sindaco in tale fattispecie sottolineando come i compiti di tutela della salute non afferiscono alla sfera comunale e che le opere riguardanti la telefonia mobile hanno natura urgente ed indifferibile e sono assimilabili ope legis alle opere di urbanizzazione primaria. Nella sentenza, continuando, il TAR afferma come risulti ormai  “univocamente affermato dalla consolidata giurisprudenza come le ordinanze contingibili e urgenti di competenza del Sindaco quale ufficiale del Governo costituiscono strumenti apprestati dall’ordinamento per fronteggiare situazioni impreviste e di carattere eccezionale, per le quali sia impossibile o inefficace l’impiego dei rimedi ordinari, e si presentano quindi quali mezzi di carattere residuale, espressione di norme di chiusura del sistema, i cui tratti distintivi sono costituiti dall’atipicità, dalla valenza derogatoria rispetto agli strumenti ordinari, dalla particolare qualificazione sia della minaccia, sia del pericolo”. Analizzando invece il caso in questione il TAR ha sottolineato come  tutti tali presupposti non sussistono, in quanto la materia è compiutamente disciplinata dal D.Lgs. n. 259/2003, il quale demanda alle Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente (ARPA) le valutazioni di tipo radioprotezionistico per l’accertamento dell’osservanza dei “valori soglia” definiti, a tutela della salute collettiva, dalla Legge n. 36/2001 e dal DPCM 8 luglio 2003, escludendo quindi la competenza del Sindaco in tale settore soprattutto in ipotesi di valori soglia solo previsionali e non concretamente lesivi della salute umana. Inoltre anche in tal caso è stato sottolineato come risulti essere illegittima una sospensione sine die con riferimento proprio alla formazione dei titoli abilitativi alla realizzazione degli impianti di telefonia mobile. Fonte: Altalex

_tar-sicilia-catania-ordinanza-551-2020

tar-campania-napoli-sentenza-3324-2020

Precedente

INNOVAZIONE DIGITALE: AL VIA IL BANDO NAZIONALE PER LA SELEZIONE DEI POLI EUROPEI

Successivo

ANAC,INDAGINE CONOSCITIVA SUGLI AFFIDAMENTI CONNESSI ALL’EPIDEMIA.