LE NOVITÀ CONTENUTE NEL NUOVO DECRETO LEGGE PER GLI ENTI LOCALI SU IMU, TASI E TOSAP/COSAP

Nel D.L. 14 agosto 2020, n. 104 (decreto Agosto) contenente “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia” ci sono diverse disposizioni in materia di finanza e tributi degli enti territoriali. Per quanto riguarda i tributi locali ci sono novità in materia di IMU, TASI e TOSAP/COSAP.

LE NOVITÀ IN MATERIA DI IMU

Le novità in materia di IMU, contenute nell’art. 78, possono essere suddivise in due categorie:

– l’esonero dal pagamento della seconda rata, anno 2020, per alcuni settori di attività;

– l’esonero dal pagamento per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili della categoria D/3 destinati allo spettacolo.

Esenzione 2° rata: stabilimenti balneari e termali.

Non è dovuta la seconda rata, anno 2020, dell’IMU relativa a immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali.

Esenzione 2° rata: immobili attività turistiche

Non è dovuta la seconda rata, anno 2020, dell’IMU relativa a immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Esenzione 2° rata: immobili attività fieristiche

Non è dovuta la seconda rata, anno 2020, dell’IMU relativa a immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni.

Esenzione 2° rata: immobili destinati a cinema e teatri

Non è dovuta la seconda rata, anno 2020, dell’IMU relativa a immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Esenzione 2° rata: immobili destinati discoteche e sale a ballo

Non è dovuta la seconda rata, anno 2020, dell’IMU relativa a immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Esenzione 2021 e 2022: immobili destinati a cinema e teatri

Non è dovuta l’IMU per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Si tratta di una novità.

RISORSE PER I COMUNI PER IL MANCATO GETTITO

L’introduzione dell’esonero della seconda rata, anno 2020 e dell’esonero per il biennio 2021/2022 comporta un minore gettito per i comuni. E’ previsto il ristoro ai comuni delle minori entrate mediante l’incremento di 85,95 milioni di euro per l’anno 2020 e di 9,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 dell’apposito Fondo (art. 177, comma 2, D.L. n. 34 del 2020).

Alla ripartizione degli incrementi si provvede con uno o più decreti del Ministro dell’interno di concerto con il MEF, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data del 15 agosto 2020 (comma 5, art. 78)

Esenzioni assoggette al rispetto di limiti e autorizzazione UE

Le disposizioni riguardanti l’esonero della seconda rata si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19.». L’efficacia dell’esenzione per il biennio 2021/2’022 è subordinata, ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea (comma 2 e 4, art. 78).

La novità in materia di maggiorazione ex TASI

L’art. 108 stabilisce che “1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 755 le parole «da adottare ai sensi del comma 779,» sono soppresse e le parole «dell’1,06 per cento di cui al comma 754 sino all’1,14 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento»”. Nella relazione che accompagna il decreto “Agosto” è detto che “la norma elimina una imperfezione della legge di bilancio per il 2020, precisando la modalità di applicazione della maggiorazione dell’aliquota IMU nella misura dello 0,8 per mille. La modifica ha lo scopo di consentire anche ai comuni che hanno applicato la maggiotazione TASI sulle abitazioni principali di lusso, su fabbricati merce e sui fabbricati appatenenti al gruppo catastale D di continuare a mantenere la stessa maggiorazione adottata e confermata negli anni precedenti, per scongiurare una perdita di gettito a carico dei comuni stessi” (art. 108).

Novità in materia di TOSAP/COSAP: proroga esenzione

L’art. 109 del decreto “Agosto” proroga al 31 dicembre 2020 il termine del 31 ottobre 2020 contenuto nell’art. 181D.L. n. 34 del 2020. Pertanto, le imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5L. 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 4, comma 3-quater, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, sono esonerati dal 1° maggio fino al 31 dicembre 2020 dal pagamento della TOSAP e del COSAP. Per il ristoro delle minori entrate il Fondo (art. 181, comma 5, D.L. n. 34 del 2020) è incrementato dell’importo di 42,5 milioni di euro. Alla ripartizione dell’incremento si provvede con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il MEF, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data del 15 agosto 2020. Dal 1° maggio e fino al 31 dicembre 2020, le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all’ufficio competente dell’Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive) e senza applicazione dell’imposta di bollo. E’ stabilito che, ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all’emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte degli esercenti le attività, innanzi viste, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all’attività, innanzi viste, non è subordinata alle autorizzazioni di cui all’art. 21, concernente gli interventi soggetti ad autorizzazione, e all’art. 146, relativo alle autorizzazioni attinenti la gestione dei beni soggetti a tutela, del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) (art. 109). tratto da quotidianopa.leggiditalia.it

 

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