TRIBUTI LOCALI, UNO STOP A METÀ. FERME LE INGIUNZIONI, PROSEGUONO GLI ACCERTAMENTI

Sospesi i versamenti delle entrate locali, nonché le ingiunzioni e le azioni esecutive e cautelari per la loro riscossione coattiva, fino al prossimo 15 ottobre. Non è sospesa invece l’attività di accertamento. Enti locali e concessionari, infatti, possono notificare gli avvisi di accertamento esecutivi. Lo prevede l’articolo 99 del cosiddetto dl «Agosto» (104/2020).

L’articolo 99 ha prorogato il termine previsto dall’articolo 68 dello stesso decreto «Cura Italia» (18/2020), che aveva disposto la sospensione dei termini dei pagamenti, scadenti nel periodo che va dall’8 marzo al 31 agosto 2020, dovuti in seguito alla notifica di cartelle, ingiunzioni e accertamenti. Con il nuovo intervento normativo il termine del 31 agosto viene differito al 15 ottobre. Va precisato che agli accertamenti delle entrate locali la sospensione si applica solo dopo che gli stessi siano divenuti esecutivi. Gli enti locali e i soggetti affidatari non possono attivare, medio tempore, procedure di recupero coattivo né adottare ingiunzioni o misure cautelari (si veda ItaliaOggi di ieri). Per il contribuente è prevista la sospensione dei versamenti fino al 15 ottobre. Ex lege, hanno tempo per provvedere al pagamento entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione, vale a dire entro il 30 novembre. Non subisce alcuna modifica e non è disposta alcuna proroga per l’attività di accertamento. Dall’8 marzo al 31 maggio sono stati bloccati solo i termini di prescrizione e decadenza delle attività di accertamento e riscossione. I termini vengono spostati più avanti per tutto il periodo di sospensione. In questo senso si è espresso l’Ifel (l’Istituto di finanza locale dell’Anci), con una nota dello scorso 22 giugno, con la quale ha preso posizione sull’applicabilità dell’articolo 157 del dl «Rilancio» (34/2020) agli atti degli enti locali. Per l’Istituto, che ha condiviso la tesi espressa dal dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia (risoluzione 6/2020), «dal 1° giugno i comuni possono riprendere la notifica degli atti di accertamento, con riferimento a tutte le annualità accertabili». L’articolo 157 si applica ai tributi erariali e non è applicabile ai tributi comunali, come emerge dalla formulazione letterale della norma. Non è cambiato nulla al riguardo con il decreto «Agosto».

Va ricordato che da quest’anno gli enti locali sono tenuti a emanare gli accertamenti esecutivi, che sono anche atti della riscossione coattiva. Non si tratta di una scelta riservata alle amministrazioni territoriali, rispetto agli accertamenti emanati in passato, ma di un obbligo imposto dalla legge di bilancio 2020. Questi atti devono contenere l’intimazione di provvedere al pagamento entro il termine di 60 giorni dalla loro notifica, pena l’esecuzione forzata. Il debitore è tenuto a pagare anche gli oneri di riscossione e le spese di notifica. Comuni, città metropolitane e province non si possono far carico di questi oneri di riscossione, che sono più o meno elevati a seconda che il debitore paghi o meno nei termini imposti dalla norma di legge.

Nello specifico, il debitore è tenuto a pagare una somma pari al 3% delle somme dovute in caso di versamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell’atto di accertamento, con una soglia massima di 300 euro.

Qualora, invece, il pagamento venga effettuato oltre i 60 giorni, l’onere a carico del debitore sale al 6%, con un tetto massimo di 600 euro. Il debitore deve pagare anche le spese di notifica e esecutive. Le nuove regole si applicano sia ai tributi che alle entrate patrimoniali. Sono escluse solo le sanzioni previste dal Codice della strada.

Precedente

VARIATI: “LA REVISIONE DEL TUEL COME OCCASIONE PER RIPENSARE IL SISTEMA AUTONOMISTICO DEL PAESE”

Successivo

LA RACCOLTA DEI DOCUMENTI E INFORMAZIONI SULLA RIAPERTURA DELLE SCUOLE