DL AGOSTO ED EDILIZIA SCOLASTICA: ECCO LE MISURE PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

Misure per l’edilizia scolastica L’art. 32D.L. n. 104/2020 incrementa di 400 milioni di euro nell’anno 2020 e di 600 milioni per il 2021 il “Fondo per l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, istituito dall’art. 235D.L. n. 34/2020 nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione al fine di contenere il rischio epidemiologico in relazione all’avvio dell’anno scolastico 2020/2021. Quota parte di tale incremento, pari a 32 milioni di euro nel 2020 e 48 milioni nel 2021, è destinata alle seguenti finalità:

  • trasferimento di risorse agli enti titolari delle competenze relative all’edilizia scolastica – quindi a Comuni, Province e Città metropolitane – ai fini dell’acquisizione in affitto o con le altre modalità previste dalla legislazione vigente, inclusi l’acquisto, il leasing o il noleggio di strutture temporanee, di ulteriori spazi da destinare all’attività didattica nell’anno scolastico 2020/2021, nonché delle spese derivanti dalla conduzione di tali spazi e del loro adattamento alle esigenze didattiche;
  • assegnazione di risorse agli Uffici scolastici regionali per il sostegno finanziario ai “patti di comunità”.

Per la finalità di cui alla lett. b), la norma affida alle istituzioni scolastiche l’onere di stipulare accordi con gli enti locali contestualmente a specifici patti di comunità, di collaborazione, anche con le istituzioni culturali, sportive e del terzo settore, o ai piani di zona, opportunamente integrati, al fine di ampliare la permanenza a scuola degli allievi, alternando attività didattica ad attività ludico-ricreativa, di approfondimento culturale, artistico, coreutico, musicale e motorio-sportivo.

Misure per il personale Un’altra quota parte dell’incremento di cui sopra, pari a 368 milioni di euro nel 2020 e 552 milioni nel 2021, è invece destinata:

  • al potenziamento delle misure per la ripresa dell’attività didattica in presenza previste dall’ 231-bisD.L. n. 34/2020, consentendo la sostituzione del personale così assunto dal primo giorno di assenza fermo restando il rispetto della normativa vigente ed il prioritario ricorso al personale a qualunque titolo in servizio presso l’istituzione scolastica e in possesso di abilitazione o di titolo di studio idoneo;
  • all’autorizzazione allo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario rese nei mesi di agosto e settembre 2020 dal personale degli ambiti territoriali del Ministero dell’Istruzione impegnato nelle operazioni di avvio dell’anno scolastico 2020/2021 e all’incremento del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, anche per remunerare lo svolgimento di prestazioni aggiuntive rese dal personale delle istituzioni scolastiche nei limiti predefiniti.

Sempre per consentire l’avvio e lo svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021, al personale scolastico e a quello coinvolto nei servizi erogati dalle istituzioni scolastiche in convenzione o tramite accordi non si applicano le modalità di lavoro agile di cui all’art. 263D.L. n. 34/2020. Viene infine prorogato dal 30 settembre 2020 al 30 settembre 2021 il termine di cui all’art. 1, comma 147, lett. b), L. n. 160/2019, previsto per l’utilizzazione delle graduatorie dei concorsi pubblici approvate negli anni dal 2012 al 2017. Questa facoltà è però consentita per le sole graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai Comuni.

Scuole di Province e Città metropolitane L’art. 48D.L. n. 104/2020 sostituisce il comma 63 dell’art. 1L. n. 160/2019, nei seguenti termini:

TESTO D.L. n. 104/2020

Per il finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria e incremento dell’efficienza energetica delle scuole di province e città metropolitane, nonché degli enti di decentramento regionale è autorizzata, nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, la spesa di 90 milioni di euro per l’anno 2020, 215 milioni di euro per l’anno 2021, 625 milioni di euro per l’anno 2022, 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 225 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029.

TESTO PREVIGENTE

Per il finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria e incremento dell’efficienza energetica delle scuole di province e città metropolitane è autorizzata, nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, la spesa di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 225 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034.

Due le modifiche: 1) il finanziamento viene riservato anche agli interventi delle scuole degli enti di decentramento regionale; 2) viene incrementata la spesa complessiva, che resta di 90 milioni per il 2020 ma viene incrementata a 215 milioni per il 2021, a 625 milioni per il 2022, a 525 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 225 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029. Le maggiori risorse per gli anni dal 2021 al 2024 sono ripartite con decreto del Ministero dell’istruzione tra gli enti beneficiari sulla base dei criteri di riparto definiti col Dpcm previsto dal comma 64 della stessa L. n. 160/2019 per dare attuazione al comma 63. tratto da quotidianopa.leggiditalia.it

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