DECRETO LEGGE “AGOSTO”: SI ALLARGA IL RAGGIO DI AZIONE DELLE MISURE A SOSTEGNO DEL REDDITO

Reddito di ultima istanza L’art. 44D.L. n. 18/2010 ha istituito il Fondo per il reddito di ultima istanza in favore dei lavoratori dipendenti e autonomi danneggiati dal Covid-19, al fine di garantire loro una misura di sostegno al reddito nel caso di cessazione, riduzione o sospensione dell’attività o del rapporto di lavoro. Il Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, garantisce una indennità, nel limite di spesa aumentato da 300 a 1.150 milioni di euro per l’anno 2020 dall’art. 78D.L. n. 34/2020, distribuita con i criteri e le modalità previsti dal D.M. 29 maggio 2020. E’ qui disposto che l’indennità per il mese di aprile 2020 è pari a 600 euro, non concorre alla formazione del reddito e non è cumulabile con altri benefici né col reddito di cittadinanza. Ai fini del riconoscimento, i soggetti titolari della prestazione non devono essere titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e non devono essere titolari di pensione. L’art. 13 del D.L. “Agosto”, col fine di dare completa attuazione di quanto previsto dall’art. 78D.L. n. 34/2020, consente ai soggetti già beneficiari dell’indennità di riceverla in via automatica anche per il mese di maggio 2020, con importo elevato a 1.000 euro. Alla indennità hanno accesso anche i liberi professionisti iscritti che non ne hanno già beneficiato, con aggiornamento del termine temporale per la cessazione di attività esteso dal 30 aprile 2020 al 31 maggio 2020. Le domande devono essere presentate entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto.

Reddito di emergenza Il REM è stato istituito dall’art. 82, D.L. n. 34/2020 in favore dei nuclei familiari in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti: a) residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio; b) valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore ad una soglia pari a 400 euro moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza; c) valore del patrimonio mobiliare familiare 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000, incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza; d) valore dell’ISEE inferiore ad euro 15.000. Il REM è riconosciuto ed erogato dall’INPS e le richieste possono essere presentate presso i centri di assistenza fiscale o gli istituti di patronato. La spesa autorizzata per il 2020 ammonta a 966,3 milioni di euro. L’art. 23 del D.L. “Agosto” allarga le maglie di applicazione del REM, estendendolo ai nuclei familiari in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti: un valore del reddito familiare che anche nel mese di maggio 2020 sia inferiore alla soglia di cui alla precedente lett. b); assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito l’indennità per i lavoratori marittimi; possesso di alcuni dei requisiti previsti per il REM, e in particolare la residenza in Italia del componente richiedente il beneficio, il valore del patrimonio 2019, il valore dell’ISEE inferiore ad euro 15.000. La domanda per la quota di REM va presentata all’INPS entro il 15 ottobre 2020 tramite modello di domanda predisposto dall’Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso. Il riconoscimento della indennità è effettuato nel limite di spesa di 172,5 milioni di euro per l’anno 2020 nell’ambito del Fondo per il Reddito di emergenza.

da quotidianopa.leggiditalia.it

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