LE NOVITÀ PER LA FINANZA TERRITORIALE CONTENUTE NEL NUOVO DECRETO LEGGE “AGOSTO”

Nel D.L. 14 agosto 2020, n. 104 (decreto Agosto) contenente “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia” ci sono diverse disposizioni in materia di finanza e tributi degli enti territoriali. Proseguiamo con il commento delle novità di natura finanziaria.

Progettazione Enti locali: incremento risorse Sono modificate le disposizioni della legge di bilancio 2020 in materia di risorse per progettazione degli enti locali. Si modifica l’arco temporale di riferimento dell’assegnazione delle risorse indicate previsto a partire dal 2023, che viene anticipato sino al 2031, anziché sino al 2034. Le risorse assegnate agli enti locali per gli anni 2020 e 2021 sono incrementate di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, e sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l’anno 2020, a cura del Ministero dell’interno, nel rispetto dei criteri dettati dalla legge di bilancio 2020. Gli enti beneficiari del contributo sono individuati con comunicato del Ministero dell’interno da pubblicarsi entro il 5 novembre 2020. Gli enti locali beneficiari confermano l’interesse al contributo con comunicazione da inviare entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del comunicato, e il Ministero dell’interno provvede a formalizzare le relative assegnazioni con proprio decreto da emanare entro il 30 novembre 2020. Gli enti beneficiari sono tenuti al rispetto degli obblighi di affidamento della progettazione entro tre mesi, a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di assegnazione. Si prevede che tra le informazioni che gli enti locali comunicano per le richieste di contributo al Ministero dell’interno vi siano anche le informazioni relative al quadro economico dell’opera, dando evidenza dei costi inerenti la progettazione, qualora l’ente locale utilizzi un Codice Unico di Progetto (CUP) di lavori. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in collaborazione con il Ministero dell’interno, effettua un controllo a campione sulle attività di progettazione oggetto del contributo (art. 45).

Messa in sicurezza edifici e territorio degli enti locali: rimodulazione e incremento risorse Vengono riscritti i commi dal 139 ss.., dell’art. 1, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, riguardanti la concessione di contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio degli enti locali. Le risorse assegnate ai comuni, sono incrementate di 900 milioni di euro per l’anno 2021 e 1.750 milioni di euro per l’anno 2022. Le risorse sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l’anno 2021, a cura del Ministero dell’interno. Gli enti beneficiari del contributo sono individuati con comunicato del Ministero dell’interno da pubblicarsi entro il 31 gennaio 2021. I comuni beneficiari confermano l’interesse al contributo con comunicazione da inviare entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del comunicato in questione. Il Ministero dell’interno provvede a formalizzare le relative assegnazioni con proprio decreto da emanare entro il 28 febbraio 2021. Gli enti beneficiari del contributo sono tenuti è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini di cui al comma 143, art. 1L. n. 145 del 2018, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del citato decreto di assegnazione. La richiesta di contributo deve contenere il quadro economico dell’opera, il cronoprogramma dei lavori.Il Ministero dell’interno, all’atto dell’erogazione all’ente del contributo o successivamente, effettua controlli per verificare le dichiarazioni e le informazioni rese in sede di presentazione della domanda e, a collaudo avvenuto, effettua controlli sulla regolarità della documentazione am inistrativa relativa all’utilizzo delle risorse e sulla realizzazione dell’opera in conformità al progetto. Il Ministero dell’interno può richiedere la collaborazione di altre Amministrazioni competenti ovvero della Guardia di finanza. Sono prorogati di 3 mesi i termini di affidamento dei lavori, da parte dei comuni beneficiari dei contributi riferiti agli anni 2019 e 2020 (art. 46).

Efficientamento energetico e sviluppo sostenibile: incremento risorse. Sono incrementate di 500 milioni di euro le risorse assegnate ai comuni per il 2021 per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile. L’importo aggiuntivo è attribuito ai comuni beneficiari, con decreto del Ministero dell’interno, entro il 15 ottobre 2020, con gli stessi criteri e finalità di utilizzo previsti dai commi 29 e 30 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020. Le opere oggetto di contribuzione possono essere costituite da ampliamenti delle opere già previste e oggetto del finanziamento. Gli enti beneficiari sono rispettivamente soggetti all’obbligo di iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo nonché all’obbligo di monitoraggio delle opere pubbliche. Si stabilisce, altresì, che nel caso di finanziamento di opere con più annualità di contributo, il Ministero dell’interno, ferma restando l’erogazione del 50 per cento della prima annualità previa verifica dell’avvenuto inizio dell’esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio, eroga sulla base degli stati di avanzamento dei lavori le restanti quote di contributo, prevedendo che il saldo, nella misura del 20 per cento dell’opera complessiva, avvenga previa trasmissione al Ministero dell’interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione (art. 47).

Manutenzione scuole di province e città metropolitane: incremento risorse E’ rimodulata l ‘autorizzazione di spesa prevista dalla legge di bilancio 2020. Il nuovo comma 63, art. 1, della L. n. 160 del 2019 stabilisce che per il finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria e incremento dell’efficienza energetica delle scuole di province e città metropolitane, nonché degli enti di decentramento regionale è autorizzata, nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, la spesa di 90 milioni di euro per l’anno 2020, 215 milioni di euro per l’anno 2021, 625 milioni di euro per l’anno 2022, 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 225 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029. Si stabilisce, altresì, che le maggiori risorse per gli anni dal 2021 al 2024 sono ripartite, con decreto del Ministero dell’istruzione, tra gli enti beneficiari sulla base dei criteri di riparto definiti con il DPCM di cui all’art. 1, comma 64, della L. n. 160 del 2019 (art. 48).

Fondo messa in sicurezza ponti e viadotti: istituzione. Per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo da ripartire, con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023. Con decreto del MIT, di concerto con il MEF, da emanare entro il 31 gennaio 2021, previa intesa in sede di Conferenza unificata, è disposta l’assegnazione delle risorse a favore delle città metropolitane e delle province territorialmente competenti, sulla base di un piano che classifichi i programmi di intervento presentati secondo criteri di priorità legati al miglioramento della sicurezza, al traffico interessato e alla popolazione servita. I soggetti attuatori certificano l’avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l’anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al MIT sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche (art. 49)

Risorse rigenerazione urbana: aggiornamento termini. Modificate le modalità procedurali, disciplinate dal comma 43, art. 1, della legge di bilancio 2020, per addivenire all’assegnazione di contributi ai comuni per investimenti in progetti di rigenerazione urbana. L’ assegnazione dei contributi non deve avvenire con un unico decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato entro il 31 marzo 2020, ma con più D.P.C.M. da emanarsi entro il 31 marzo dell’anno precedente il triennio di riferimento ovvero dell’anno precedente il biennio di riferimento per gli anni 2033-2034. Si stabilisce, altresì, che, successivamente al triennio 2021-2023 il DPCM è adottato su proposta del MEF, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Per il triennio 2021-2023 il DPCM è adottato entro il 30 settembre 2020. Le istanze per la concessione dei contributi sono presentate entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del medesimo DPCM e i contributi sono concessi con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il MEF e con il MIT, da adottare entro centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del citato DPCM (art. 50).

Messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale: avvio programma. Per stabilizzare i contributi a favore dei comuni allo scopo di potenziare gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, a decorrere dall’anno 2021 è autorizzato, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, l’avvio di un programma pluriennale per la realizzazione degli interventi per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale. A tale fine, con decreto del Ministro dell’interno, da emanare entro il 15 gennaio di ciascun anno, è assegnato a ciascun comune con popolazione inferiore a 1.000 abitanti un contributo di pari importo, nel limite massimo di 160 milioni di euro per l’anno 2021, 168 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 172 milioni di euro per l’anno 2024, 140 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, 132 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033 e 160 milioni di euro a decorrere dall’anno 2034. Il comune beneficiario del contributo di cui al presente comma è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 maggio di ciascun anno. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell’esecuzione dei lavori di cui al presente comma o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 15 giugno di ciascun anno, con decreto del Ministro dell’interno. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi sono assegnate, con il medesimo decreto, ai comuni che hanno iniziato l’esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza , dando priorità ai comuni con data di inizio dell’esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di recupero. I comuni beneficiari dei contributi di cui al quinto periodo sono tenuti a iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 ottobre di ciascun anno(art. 51, comma 1, lett. a).

Fondo disinquinamento area pianura padana: istituzione. A decorrere dall’anno 2021, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituito un fondo dell’importo di 41 milioni di euro per l’anno 2021, 43 milioni di euro per l’anno 2022, 82 milioni di euro per l’anno 2023, 83 milioni di euro per l’anno 2024, 75 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, 73 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033, 80 milioni di euro per l’anno 2034 e 40 milioni di euro a decorrere dall’anno 2035, destinato alle finalità di cui all’art. 10, comma 1, lettera d), della L. 7 luglio 2009, n. 88 (“in considerazione della particolare situazione di inquinamento dell’aria presente nella pianura padana, promuovere l’adozione di specifiche strategie di intervento nell’area interessata, anche attraverso un maggiore coordinamento tra le regioni che insistono sul predetto bacino”). In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è definito il riparto delle risorse tra le regioni interessate e sono stabilite le misure a cui esse sono destinate (art. 50, comma 1, lett. b).

Variazione bilancio per il 2020: contributi agli investimenti. Modifica al comma 4, primo periodo, dell’art. 112-bisD.L. n. 34/2020 (L. n. 77/2020). Il comma 4 in questione ha previsto alcune deroghe alla normativa vigente per l’anno 2020. In particolare, in caso di esercizio provvisorio, esso ha autorizzato le variazioni di bilancio adottate dall’organo esecutivo (la giunta) riguardanti l’utilizzo delle risorse trasferite agli enti locali da norme di legge per fronteggiare l’emergenza COVID-19. Per effetto della modifica, tali variazioni al bilancio per il 2020 possono riguardare l’utilizzo anche delle risorse assegnate agli enti locali ai sensi di norme di legge dello Stato per contributi agli investimenti (art. 51, comma 3).

Tesorieri degli enti locali: semplificazioni adempimenti. Sono soppressi alcuni adempimenti che interessano i tesorieri degli enti locali nell’ambito dei procedimenti riguardanti l’esercizio provvisorio e la variazione del bilancio di previsione. Sono abrogati i commi 4 e 6 dell’art. 163 del TUEL (D.Lgs. n. 267 del 2000, TUEL), in tema di esercizio provvisorio, e il comma 9-bis dell’art. 175 del TUEL, in tema di variazione del bilancio di previsione. Il comma 4 dell’art. 163 del TUEL richiede che, all’avvio dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, l’ente locale trasmetta al tesoriere l’elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza riguardanti l’anno a cui si riferisce l’esercizio provvisorio o la gestione provvisoria previsti nell’ultimo bilancio di previsione approvato, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell’esercizio precedente, indicanti – per ciascuna missione, programma e titolo – gli impegni già assunti e l’importo del fondo pluriennale vincolato. Con l’abrogazione del comma 4, pertanto, tale obbligo di trasmissione è soppresso. Con l’abrogazione del comma 6 dell’art. 163 del TUEL viene soppresso l’obbligo ivi prescritto, durante l’esercizio provvisorio, di indicare nel mandato i pagamenti riguardanti le spese escluse dal limite dei dodicesimi. L’abrogazione del comma 9-bis dell’art. 175 del TUEL riguardava la trasmissione al tesoriere delle variazioni al bilancio di previsione, le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento e le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell’esercizio finanziario. Infine è sostituito il comma 4 dell’art. 10 del D.Lgs. n. 118 del 2011, prevedendo che alle variazioni di bilancio, disposte nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti finanziari, sono allegati i prospetti di cui all’allegato 8, da trasmettere al tesoriere nei soli casi in cui il tesoriere è tenuto ad effettuare controlli sui pagamenti. Nella disposizione previgente non era prevista questa limitazione. L’allegato 8 del D.Lgs. n. 118 del 2011 contiene i seguenti prospetti: la delibera di variazione del bilancio riportante i dati d’interesse del tesoriere; la delibera di variazione del fondo pluriennale vincolato; la comunicazione al tesoriere degli aggiornamenti agli stanziamenti in esercizio o gestione provvisoria che rilevano solo ai fini del controllo del tesoriere (art. 52). Artt. 4545474849505152D.L. 14 agosto 2020, n. 104 (G.U. 14 agosto 2020, n. 203, S.O.)

da quotidianopa.leggiditalia.it

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